COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°15 del 16/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Società A.C. Cernusco ad opera del Presidente Federale in data 09.09.2003

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N°15 del 16/10/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Società A.C. Cernusco ad opera del Presidente Federale in data 09.09.2003 La Commissione Disciplinare PREMESSO Il Presidente Federale il 9 settembre 2003 ha deferito a questa Commissione la società sopraindicata per violazione dell’art. 43 n/5 delle NOIF, per aver omesso la tassativa comunicazione relativa alla idoneità alla pratica agonistica e per l’eventuale partecipazione a gare del calciatore stesso. - che sono stati esperiti gli incombenti di cui all’art. 37 n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva. - che sono comparsi avanti questa Commissione Disciplinare il Presidente della medesima società e il calciatore deferito, sostenendo che la comunicazione era stata omessa per ignoranza della norma che la impone e che comunque il calciatore era stato immediatamente “fermato”. La Commissione Disciplinare, preso atto dell’ammissione di responsabilità della società, accertato che il calciatore non è stato utilizzato. DICHIARA La responsabilità della società, A.C. CERNUSCO per aver violato l’art. 43 n. 5 delle N.O.I.F. COMMINA Alla stessa l’ammenda di EURO 200,00 Manda alla Segreteria del C.R.L. di comunicare direttamente alla deferita la presente delibera.
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