COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 16/09/2004 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 16/09/2004 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE RESCALDINA CALCIO - TRADATE Con deliberazione pubblicata sul C.U. N. 10 del 09/09/2004 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della societa’ RESCALDINA. Letto il reclamo presentata dalla citata Soiceta’ Visti gli atti ufficiali di gara. Rilevato che questo Giudice Sportivo non e’ competente a conoscere il reclamo della societa’ RESCALDINA poiche’ le censure proposte avverso la regolarita’ della gara riguardano la posizione irregolare di un calciatore della societa’ avversaria e dunque una materia devoluta dall’art. 42 comma 3 del nuovo C.G.S. alla competenza della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale P.Q.S. DELIBERA a) di omologare come segue il risultato della gara: RESCALDINA TRADATA 0-1 b) di trasmettere il reclamo in oggetto alla segreteria della Commissi ione Disciplinare presso il C.R Lombardia
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