COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 23/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S. Ticinia Camp. Calcio A5 serie C2 Gir. A – Gara del 24/02/2006 tra TICINIA/SERENISSIMA C.U. n.35 del CRL datato 09/03/2006
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 23/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo Società G.S. Ticinia Camp. Calcio A5 serie C2 Gir. A - Gara del 24/02/2006 tra TICINIA/SERENISSIMA
C.U. n.35 del CRL datato 09/03/2006
La società TICINIA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato la punizione sportiva per 0-6, affermando di aver fatto tutto il possibile per permettere il regolare svolgimento della gara con il ripristino parziale dell’impianto di illuminazione a seguito di un improvviso guasto.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, rileva: il reclamo non può trovare accoglimento. Infatti, come ha correttamente affermato il GS nella delibera impugnata, nel caso di specie non si può riscontrare la forza maggiore in quanto la rottura dell’interruttore generale di un impianto elettrico è certamente attribuibile a una carente manutenzione e non dipende da fatti esterni fortuiti.
Pertanto, la delibera del GS merita di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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