COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 23/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Ponte San Pietro Camp. Eccellenza Gir. B – Gara del 05/03/2006 tra PONTE S. PIETRO/BASE 96 C.U. n.35 del CRL datato 09/03/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 23/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Ponte San Pietro Camp. Eccellenza Gir. B - Gara del 05/03/2006 tra PONTE S. PIETRO/BASE 96 C.U. n.35 del CRL datato 09/03/2006 La società U.S. PONTE S. PIETRO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Andrea PAGANELLI per 3 GARE, lamentando che il PAGANELLI non avrebbe rivolto alcuna espressione offensiva verso l’assistente dell’arbitro e che, quindi, la sanzione comminata dal GS sarebbe eccessiva rispetto alla gravità dell’accaduto. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che dal referto arbitrale emerge che il PAGANELLI, a gara ormai ultimata, ha rivolto verso l’assistente del direttore di gara valutazioni certamente inopportune e irriguardose, senza proferire, tuttavia, alcuna frase “gravemente offensiva”. In ragione di ciò, si ritiene di poter valutare con minor rigore il comportamento, pur censurabile, tenuto dal PAGANELLI. Tanto premesso in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE La squalifica del calciatore Andrea PAGANELLI a 2 GARE Si dispone l’accredito della tassa se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it