COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 23/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Athena Somma Camp. Calcio Femminile Serie D Gir. A Gara del 05/03/2006 tra ATHENA SOMMA/LA BENVENUTA C.U. n.35 del CRL datato 09/03/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 23/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Athena Somma Camp. Calcio Femminile Serie D Gir. A Gara del 05/03/2006 tra ATHENA SOMMA/LA BENVENUTA C.U. n.35 del CRL datato 09/03/2006 La società ATHENA SOMMA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori: Samantha MELONE per DUE GARE e Sara RE per UNA GARA, lamentando l’eccessività del provvedimento nei confronti della MELONE e ritenendo giusto quello della RE, chiede la riduzione della squalifica della MELONE. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il provvedimento disposto dal GS, relativo al reclamo proposto, non è impugnabile. Infatti, ai sensi dell’art.41 3° comma lett. a del CGS, le sanzioni comminate ai tesserati fino a DUE GARE o squalifica a termine fino a quindici giorni non sono impugnabili in alcuna sede. Tanto premesso e ritenuto la C.D. DICHIARA INAMMISSIBILE Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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