COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 23/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Certosa Camp. 2^ Cat. Gir. R Gara del 26/02/2006 tra MORTARA/CERTOSA C.U. n.30 del Comitato di PAVIA datato 02/03/2006

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 23/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società Pol. Certosa Camp. 2^ Cat. Gir. R Gara del 26/02/2006 tra MORTARA/CERTOSA C.U. n.30 del Comitato di PAVIA datato 02/03/2006 La società POL. CERTOSA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori: Gianluca MAFFIONE per 6 GARE, Davide COLANTUONI e Gianmario BONIZZI per 2 GARE, lamentando che i predetti calciatori non avrebbero tenuto i comportamenti posti dal GS a fondamento delle decisioni reclamate. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: in via preliminare, che il reclamo proposto dalla POL. CERTOSA deve essere dichiarato inammissibile limitatamente alle posizioni dei calciatori COLANTUONI e BONIZZI in quanto l’art. 41 comma 3 lett. b, non sono impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a due gare. Per quanto riguarda, invece, la posizione del calciatore MAFFIONE, la C.D. osserva che la ricostruzione dell’accaduto posta dalla reclamante, trattandosi di una mera allegazione di parte priva di valenza probatoria, non può in alcun modo confutare il contenuto del referto arbitrale dal quale si evince che il MAFFIONE al termine della gara, avvicinava il direttore di gara mentre si avviava verso lo spogliatoio, lo colpiva volontariamente con un “calcetto” alla gamba destra nell’intento di farlo cadere. Ad avviso di Questa Commissione, la grave scorrettezza compiuta giustifica pienamente la sanzione comminata dal GS che appare meritevole di conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it