COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 23/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S.C. Rondinelle per la mancata disputa della gara SABBIENSE/RONDINELLE del 25/02/2006 C.U. n.27del Comitato di BRESCIA – Campionato Jun. Prov. Girone B

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 23/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S.C. Rondinelle per la mancata disputa della gara SABBIENSE/RONDINELLE del 25/02/2006 C.U. n.27del Comitato di BRESCIA – Campionato Jun. Prov. Girone B La Commissione Disciplinare, rilevato che, ai sensi dell’art.29 comma V e 42, comma VI CGS, nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente a norma dell’art.34, comma VII CGS e che l’attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo; rilevato che l’inosservanza delle formalità costituisce, ai sensi dell’art.29 comma IX CGS , motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame;rilevato che non risulta che la A.S. C. RONDINELLE abbia inviato copia del reclamo alla società A.C. SABBIENSE e che, comunque, l’attestazione della ricezione non è allegata al reclamo DICHIARA Inammissibile il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.
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