COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 30/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale di Sergio MORALES Presidente della U.S. TALAMONESE, Dorino COMBI Dirigente della U.S. TALAMONESE, U.S. TALAMONESE e Claudio BRISA della violazione di cui agli artt.1 comma 1 del CGS delle NOIF e 39 punto 2 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, l’U.S. TALAMONESE della violazione di cui all’art.2 commi 3 e 4 del CGS.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 30/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale di Sergio MORALES Presidente della U.S. TALAMONESE, Dorino COMBI Dirigente della U.S. TALAMONESE, U.S. TALAMONESE e Claudio BRISA della violazione di cui agli artt.1 comma 1 del CGS delle NOIF e 39 punto 2 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, l’U.S. TALAMONESE della violazione di cui all’art.2 commi 3 e 4 del CGS. Il 17 Febbraio 2006 il sig. Claudio BRISA, tesserato con la U.S. TALAMONESE, squadra dilettantistica partecipante al campionato di prima categoria, segnalava, tramite il proprio legale, al CRL di aver chiesto alla società durante l’estate 2005 di essere svincolato, dichiarandosi disponibile a corrispondere Euro 500,00 pur potendosi svincolare al termine della stagione sportiva 2005-2006. Il BRISA sosteneva di essersi accordato con il Colico Calcio e che l’U.S. TALALMONESE aveva richiesto qualche calciatore in cambio del BRISA stesso. Fallite le trattative tra le due società, l’U.S. TALAMONESE, a pochi giorni dalla chiusura del mercato, comunicava al BRISA che “o pagava 2.500,00 Euro di tasca sua oppure restava fermo tutta la “stagione sportiva”. Il BRISA, dopo aver consultato il proprio legale, emetteva assegno bancario di Euro 2.500,00 facendosi rilasciare dal COMBI Dorino, al quale materialmente aveva consegnato l’assegno, la ricevuta del versamento. La violazione dell’art.39 comma 2 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art.1 comma 1 del CGS da parte del dirigente Dorino COMBI e del calciatore Claudio BRISA è documentalmente provata. Il dirigente Dorino COMBI, peraltro, ha indubbiamente agito seguendo le istruzioni del Presidente MORALES, che con il Consiglio Direttivo aveva fissato il costo del cartellino del calciatore e ha affidato al COMBI la lista di trasferimento sottoscritta da consegnare al calciatore solo dopo il pagamento richiesto. Alla responsabilità del Presidente e del Dirigente consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della società. Per quanto riguarda l’asserita violazione dell’art.95 delle NOIF va accolta l’eccezione avanzata dai deferiti stante l’effettiva genericità del deferimento sul punto. Per questi motivi la CD DICHIARA Sergio MORALES, Dorino COMBI e Claudio BRISA responsabili della violazione degli artt.1 comma 1 del CGS e 39 punto 2 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, con conseguente responsabilità diretta ed oggettiva dell’U.S. TALAMONESE per il comportamento del Presidente e del Dirigente e per l’effetto COMMINA a Sergio MORALES l’inibizione sino al 30/06/2007; a Dorino COMBI l’inibizione sino al 30/11/2007; a Claudio BRISA la squalifica sino al 02/02/2007; alla U.S. TALAMONESE l’ammenda di Euro 400,00. Si comunichi direttamente ai deferiti e alla Procura Federale a cura della Segreteria del CRL la presente decisione.
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