COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 44/BIS DEL 16/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ U.S. ALDINI BARIVIERA CAMP. ALL. REG. Fascia A GARA DELL’ 11/05/2008 tra CANTU’ SAN PAOLO / ALDINI BARIVIERA c.u. n. 43/quater del 13/05/08 del C.R.L.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 44/BIS DEL 16/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ U.S. ALDINI BARIVIERA CAMP. ALL. REG. Fascia A GARA DELL’ 11/05/2008 tra CANTU’ SAN PAOLO / ALDINI BARIVIERA c.u. n. 43/quater del 13/05/08 del C.R.L. La società U.S. ALDINI BARIVIERA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha deliberato la ripetizione della gara per errore tecnico dell’arbitro c.u. n. 43/quater del C.R.L. datato 13/05/2008, lamentando che non vi è stato errore tecnico dell’arbitro e, pertanto, ha richiesto l’omologazione del risultato conseguito sul campo. La Commissione disciplinare territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, sentita la reclamante ed esaminate le controdeduzione della A.C.CANTU’ GS SAN PAOLO rileva: il reclamo merita accoglimento in quanto nel caso in esame non si ravvisa l’errore tecnico del direttore di gara, lamentato dall’ A.C. CANTU’ GS SAN PAOLO ; in relazione alla decisione avente ad oggetto il calcio di rigore in questione infatti in ottemperanza del disposto della regola 14 del regolamento del giuoco del calcio e della guida pratica IFAB richiamate nella decisione del G.S., il calcio di rigore in argomento non può ritenersi trasformato in rete. Al fine del decidere bisogna fare riferimento non alla lettera E) del punto 5 della guida sopra indicata, ma alla lettera j). Ciò perché nel caso concreto il pallone calciato dal rigorista, toccato dal portiere e rimbalzato sul palo di sinistra, non oltrepassava direttamente la linea di porta, ma ritornava sul terreno di giuoco e , dopo aver toccato terra, colpiva la nuca del portiere ed infine superava la linea di porta. Il fatto che il pallone prima di entrare in rete sia ritornato in campo,rimbalzando per terra, determina, nel preciso momento in cui ha toccato il terreno dentro il campo, il termine del giuoco. Non può, quindi, ritenersi che il rigore sia stato trasformato in rete. Tanto premesso e ritenuto, la Commissione Disciplinare territoriale, in accoglimento del reclamo promosso dalla U.S. ALDINI BARIVIERA omologa il risultato conseguito sul campo e precisamente: A.C. CANTU’ SAN PAOLO 4 – U.S ALDINI BARIVIERA 6. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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