COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore a carico di Paolo MACCECCHINI, Presidente della Società US MALNATESE, Stefano IORI, Dirigente della stessa Società e della Società US MALNATESE, per rispondere: • il primo della violazione di cui all’art.1 comma 1 del CGS, in relazione all’art.35 commi 1 e 2 del Regolamento Settore Tecnico, per avere, in qualità di Presidente dalla US MALNATESE, consentito a Stefano Iori di svolgere la funzione di allenatore, nonostante non fosse soggetto abilitato per tale funzione; • il secondo della violazione di cui all’art.1 comma 1 CGS, nonché dell’art.40 comma 2 delle NOIF, per aver svolto nel corso della stagione calcistica 2007/2008 la funzione di allenatore della squadra, in assenza della prescritta autorizzazione, in quanto all’epoca dei fatti dirigente della US MALNATESE; • la Società US MALNATESE della violazione di cui all’art.4 commi 1 e 2 del CGS per responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotta ascrivibile al proprio presidente ed ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore a carico di Paolo MACCECCHINI, Presidente della Società US MALNATESE, Stefano IORI, Dirigente della stessa Società e della Società US MALNATESE, per rispondere: • il primo della violazione di cui all’art.1 comma 1 del CGS, in relazione all’art.35 commi 1 e 2 del Regolamento Settore Tecnico, per avere, in qualità di Presidente dalla US MALNATESE, consentito a Stefano Iori di svolgere la funzione di allenatore, nonostante non fosse soggetto abilitato per tale funzione; • il secondo della violazione di cui all’art.1 comma 1 CGS, nonché dell’art.40 comma 2 delle NOIF, per aver svolto nel corso della stagione calcistica 2007/2008 la funzione di allenatore della squadra, in assenza della prescritta autorizzazione, in quanto all’epoca dei fatti dirigente della US MALNATESE; • la Società US MALNATESE della violazione di cui all’art.4 commi 1 e 2 del CGS per responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotta ascrivibile al proprio presidente ed ai propri tesserati. Alla udienza, oltre al rappresentante della Procura Federale, hanno presenziato i deferiti Maccecchini Paolo, Presidente della US MALNATESE, Iori Stefano e Bart Maurizio, rispettivamente dirigente e segretario della stessa Società. Dopo la relazione del Presidente della Commissione Territoriale, è stata data la parola ai deferiti, i quali hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni: il sig. Maccecchini Paolo ha dichiarato di riportarsi al contenuto dello scritto datato 26.01.2009 trasmesso per raccomandata a questa Commissione, nel quale con tutta onestà ha ammesso che Iori Stefano “dirigente si occupava di allenare la squadra mantenendo stretti contatti con il sig. Somaschini Eugenio (ndr iscritto come tecnico) che, benché non presente sul campo fisicamente forniva indicazioni circa le strategie da utilizzare”. Il sig. Iori Stefano ha precisato che il Presidente non ha ritenuto di sostituire l’allenatore Somaschini Eugenio, perché affezionato allo stesso per i tanti anni di collaborazione: pertanto, nella sua qualità di dirigente accompagnatore Iori presenziava agli allenamenti e dava una mano sedendo in panchina durante le partite e fornendo le indicazioni ricevute dal tecnico titolare. Sentiti i deferiti, è stata data la parola al Rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per il riconoscimento della responsabilità dei deferiti in ordine alle contestazioni agli stessi mosse, richiedendo le seguenti sanzioni: per il Presidente Maccecchini Paolo e il Dirigente Iori Stefano, mesi tre di inibizione; per la Società US MALNATESE Euro 600,00 di ammenda. Motivi della decisione I comportamenti addebitati ai deferiti risultano pienamente provati attraverso la documentazione in atti, in particolare per le dichiarazioni rese da un calciatore della squadra, il quale ha riferito di ravvisare in Iori Stefano la persona con funzioni di allenatore. D’altronde gli stessi deferiti, molto correttamente hanno ammesso nella sostanza i comportamenti rispettivamente loro contestati e cioè che, in assenza del tecnico formalmente iscritto nell’organico societario, Iori Stefano lo sostituiva in tale funzione. Per quanto riguarda la sanzione da comminare, la stessa può essere attenuata rispetto a quella richiesta dalla Procura Federale, proprio in funzione del buon comportamento processuale tenuto dai deferiti. Tanto premesso La Commissione Disciplinare Territoriale ritenuta provata la responsabilità di tutti i deferiti in ordine alle violazioni loro rispettivamente contestate infligge • a Maccecchini Paolo e Iori Stefano la sanzione della inibizione per mesi due; • alla Società US MALNATESE la sanzione di Euro 300,00 di ammenda.
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