COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Unione Calcistica Cairate ASD Camp. Eccellenza Gir. A Gara Cinisellese e Cairate del 18/01/2009 C.U. n.30 del CRL datato 12/02/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Unione Calcistica Cairate ASD Camp. Eccellenza Gir. A Gara Cinisellese e Cairate del 18/01/2009 C.U. n.30 del CRL datato 12/02/2009 La società Unione Calcistica Cairate ASD ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che, in relazione alla gara in oggetto, ha comminato alla Società reclamante la sanzione della perdita della gara per 0-3, lamentando che, nel corso della predetta partita, non sarebbe incorsa nella violazione dell’obbligo di impiegare due giocatori nati, rispettivamente a far data dell’1.1.1989 e dall’1.1.1990 (nel prosieguo: “giovani calciatori”), in quanto, a causa di un infortunio occorso al giovane calciatore Giorgio Mara, si sarebbe trovata nell’oggettiva impossibilità di sostituirlo, non avendo in panchina ulteriori giovani calciatori, ed avrebbe concluso la gara in inferiorità numerica. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art.42 n.5 del CGS, rileva quanto segue. Nell’ordinamento federale, così come in quello statuale, il criterio interpretativo delle norme primarie e fondamentali, anche e soprattutto per garantire la certezza del diritto, è quello letterale. Soltanto nell’ipotesi in cui il dettato normativo possa dare adito a possibili diverse interpretazioni è consentito al giudice, in qualità di interprete delle norme, l’utilizzo dei criteri ermeneutici sussidiari, quali sono quelli sistematico e teleologico. Nel caso in cui, invece, il senso letterale della norma sia chiaro e univoco, al giudice è preclusa la possibilità di avvalersi dei criteri interpretativi sussidiari, in quanto, diversamente, si incorrerebbe nel rischio di “stravolgere” e/o di “integrare” il dettato normativo, a discapito della certezza del diritto. Muovendo da tale presupposto, si osserva che l’unica norma che assume rilevanza ai fini che qui interessano è quella con cui il CR Lombardia ha previsto che, per la stagione sportiva 2008/2009, “... omissis... le società hanno l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale, sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi, anche in caso di sostituzioni successive i calciatori di seguito indicati: categoria eccellenza e promozione 1 calciatore nato dall’1.1.1989 ed 1 calciatore nato dall’1.1.1990... omissis... Tale obbligo non sussiste: a) in caso di espulsione dal campo; b) in caso di infortunio dei calciatori delle suddette fasce di età, ove siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite”. Ebbene, il tenore letterale della suddetta norma è assolutamente chiaro ed inequivocabile: l’unica deroga all’obbligo di impiegare nel corso dell’intera partita due giovani calciatori è, per il caso di infortunio di uno (o più) di questi, che siano state già effettuate prima di detto infortunio tutte le sostituzioni consentite. Laddove, quindi, l’infortunio di un giovane calciatore avvenga quando sia ancora possibile effettuare sostituzioni, non può ritenersi integrata la deroga all’obbligo d’impiego di giovani calciatori di cui al sopra citato punto b), indipendentemente dal fatto che, nell’ordinamento federale, non sussiste alcuna disposizione che imponga un numero minimo di giovani giocatori da avere a disposizione in panchina. La circostanza poi, che la norma in esame possa determinare – come rilevato dalla società reclamante – conseguenze sostanzialmente inique o, comunque, non condivisibili (e, peraltro, non condivise da questa Commissione), non legittima l’interprete ad attribuire alla predetta norma un significato diverso da quello che si evince dalle parole che la compongono. Ciò in quanto, diversamente, non si tratterebbe più di interpretare la norma, bensì di modificare la sostanzialmente e, cioè di espletare un’attività che non compete agli organi giudicanti, il cui compito è unicamente quello di applicare le norme (anche quando le stesse appaiano, sotto taluni profili, criticabili). Alla luce di quanto sopra esposto, per quanto riguarda il caso di specie, si osserva che la Unione Calcisitica Cairate ASD, nel corso della gara in oggetto ha omesso di impiegare almeno due giocatori giovani nel corso dell’intera partita. Successivamente, infatti, all’uscita dal campo per infortunio del calciatore Giorgio Mara (classe 1990), la società reclamante, non avendo altri calciatori della stessa classe con cui poterlo sostituire, ha omesso di ripristinare il numero minimo di giocatori giovani impiegati. Giova evidenziare, inoltre, che l’infortunio del signor Mara è avvenuto allorquando la società reclamante non aveva ancora effettuato tutte le sostituzioni consentite, tant’è che, successivamente all’infortunio del predetto giovane calciatore, la UC Cairate ha effettuato una sostituzione. Per tali motivi, si ritiene che, nella fattispecie, la Unione Calcistica Cairate ASD sia incorsa in una violazione della norma di cui al punto 3.2.6 del CU n.2 emesso dal CR Lombardia in data 11.7.2008. Tanto premesso e ritenuto, La Commissione Disciplinare, RIGETTA il reclamo proposto e dispone ex art.29 n.13 del CGD di incamerare la relativa tassa.
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