COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società DINAMO ZAIST Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Dinamo Zaist – Formigara del 08/02/2009 C.U. n.24 della Delegazione di CREMONA datato 12/02/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società DINAMO ZAIST Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Dinamo Zaist - Formigara del 08/02/2009 C.U. n.24 della Delegazione di CREMONA datato 12/02/2009 La società DINAMO ZAIST ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato fino al 12/04/2009 l’allenatore PELLEGRINI Ermanno; per 4 Gare il calciatore AZEMI Ervis; per 3 Gare BARBARA Roberto, lamentando che l’esposizione dei fatti, riportata nel rapporto dell’arbitro non sia stata attinente rispetto a quanto in effetti verificatosi, ciò in ragione di un atteggiamento preconcetto da parte del direttore di gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: le lamentele apposte da parte della reclamante muovono dal presupposto che, per asseriti condizionamenti pregressi, l’arbitro nel suo atteggiamento complessivo e quindi nel referto successivo, abbia danneggiato la ricorrente. Tale argomentazioni appaiono allo stato destituite di ogni fondamento non essendo in grado di delegittimare il documento ufficiale cui anche Questa Commissione deve fare riferimento, che appare, peraltro, preciso nell’esposizione dei fatti. Quanto accaduto, giustifica appieno l’adozione dei provvedimenti posti a carico, rispettivamente, dell’allenatore sig. Ermanno PELLEGRINI, del calciatore Ervis AZEMI e del calciatore BARBARA Roberto. Dette squalifiche, nella loro entità rientrano nella valutazione abitualmente adottata da Questa Commissione. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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