COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore a carico di Elvio ZAMPESE, Presidente della AC SUMIRAGO BOYS SOCCER, Giovanni VENTURI, Consigliere della stessa Società e della Società AC SUMIRAGO BOYS SOCCER, per rispondere: • il primo della violazione di cui all’art.1 comma 1 del CGS, in relazione all’art.35 commi 1 e 2 del Regolamento Settore Tecnico, per avere, in qualità di Presidente dalla AC SUMIRAGO BOYS SOCCER, fatto assumere la conduzione tecnica della Società da un soggetto non abilitato per tale funzione, consentendogli di sedere in panchina in veste di allenatore; • il secondo della violazione di cui all’art.1 comma 1 CGS, nonché dell’art.21 comma 4 delle NOIF, per aver svolto nel corso della stagione calcistica 2007/2008 la funzione di allenatore della squadra, in assenza della prescritta autorizzazione, in quanto all’epoca dei fatti dirigente della AC SUMIRAGO BOYS SOCCER; • la Società AC SUMIRAGO BOYS SOCCER per responsabilità oggettiva e diretta, per la condotta ascrivibile al proprio presidente ed al proprio tesserato, ai sensi dell’art.4 commi 1 e 2 del CGS, nonché dell’art.23 comma 1 NOIF. Alla udienza avanti a questa Commissione, oltre al rappresentante della Procura Federale, hanno presenziato i deferiti Elvio Zampese, Presidente della AC SUMIRAGO BOYS SOCCER e Giovanni Venturi, dirigente della stessa Società. Dopo la relazione del Presidente della Commissione Territoriale, è stata data la parola ai deferiti, i quali hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni: il sig. Elvio Zampese ha ammesso di aver agito con leggerezza, delegando la funzione di allenatore al Venturini, in conseguenza dei problemi di salute accusati dal tecnico Tomaso Rossi.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore a carico di Elvio ZAMPESE, Presidente della AC SUMIRAGO BOYS SOCCER, Giovanni VENTURI, Consigliere della stessa Società e della Società AC SUMIRAGO BOYS SOCCER, per rispondere: • il primo della violazione di cui all’art.1 comma 1 del CGS, in relazione all’art.35 commi 1 e 2 del Regolamento Settore Tecnico, per avere, in qualità di Presidente dalla AC SUMIRAGO BOYS SOCCER, fatto assumere la conduzione tecnica della Società da un soggetto non abilitato per tale funzione, consentendogli di sedere in panchina in veste di allenatore; • il secondo della violazione di cui all’art.1 comma 1 CGS, nonché dell’art.21 comma 4 delle NOIF, per aver svolto nel corso della stagione calcistica 2007/2008 la funzione di allenatore della squadra, in assenza della prescritta autorizzazione, in quanto all’epoca dei fatti dirigente della AC SUMIRAGO BOYS SOCCER; • la Società AC SUMIRAGO BOYS SOCCER per responsabilità oggettiva e diretta, per la condotta ascrivibile al proprio presidente ed al proprio tesserato, ai sensi dell’art.4 commi 1 e 2 del CGS, nonché dell’art.23 comma 1 NOIF. Alla udienza avanti a questa Commissione, oltre al rappresentante della Procura Federale, hanno presenziato i deferiti Elvio Zampese, Presidente della AC SUMIRAGO BOYS SOCCER e Giovanni Venturi, dirigente della stessa Società. Dopo la relazione del Presidente della Commissione Territoriale, è stata data la parola ai deferiti, i quali hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni: il sig. Elvio Zampese ha ammesso di aver agito con leggerezza, delegando la funzione di allenatore al Venturini, in conseguenza dei problemi di salute accusati dal tecnico Tomaso Rossi. Il sig. Giovanni Venturi ha confermato quanto dichiarato dal Presidente, aggiungendo di aver più volte fatto richiesta di partecipare al corso allenatori, richiesta mai accettata; ha inoltre dichiarato di avere svolto il ruolo contestatogli per la necessità di mandare avanti l’attività sociale, essendone stato il fondatore. Successivamente tutti i deferiti, Il Presidente Elvio Zampese anche in nome e per conto della Società, prima della chiusura del dibattimento, hanno avanzato richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art.23 CGS; il Rappresentante della Procura Federale ha espresso il consenso alla richiesta di applicazione della pena nelle seguenti misure: • per Elvio Zampese e Giovanni Venturi mesi due di inibizione; • per la società AC SUMIRAGO BOYS SOCCER Euro 400,00 di ammenda. Per tutte le sanzioni concordate si è tenuto conto della riduzione di pena prevista dall’art.23 del CGS. Motivi della decisione I comportamenti rispettivamente addebitati ai deferiti risultano pienamente provati attraverso la documentazione in atti e l’ammissione di responsabilità da parte degli stessi, pertanto non può trovare luogo nel caso in ispecie un provvedimento di proscioglimento. Tanto premesso La Commissione Disciplinare Territoriale • preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti, in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale; • ritenute accoglibili le sanzioni concordate tra le parti in considerazione della entità e rilevanza dei comportamenti, applica • a Elvio Sampese e Giovanni Venturi la sanzione di mesi due di inibizione; • alla Società AC SUMIRAGO BOYS SOCCER la sanzione di Euro 400,00 di ammenda. Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati.
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