COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Roncalli Camp. promozione Gir. A Gara Roncalli/Arlunese del 15/02/2009 C.U. n.31 del CRL datato 19/02/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Roncalli Camp. promozione Gir. A Gara Roncalli/Arlunese del 15/02/2009 C.U. n.31 del CRL datato 19/02/2009 La società RONCALLI ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Blaise ANGOUA per 3 gare, lamentando che il tesserato Blaise ANGOUA non sarebbe stato presente al momento dei fatti contestatigli in quanto già rientrato negli spogliatoio a fine gara. Riferisce la società RONCALLI che l’arbitro avrebbe identificato Blaise ANGOUA al posto del tesserato Marius KOUASSI che si trovava nell’area tecnica anche se non in distinta. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: quanto riferito nel reclamo della società RONCALLI non trova riscontro nel referto del direttore di gara. Il referto dell’arbitro costituisce fonte privilegiata e primaria di prova. Ne discende che le affermazioni riportate nel reclamo costituiscono mere allegazioni di parte che non hanno alcun valore probatorio, proprio in quanto prive di riscontro nel referto arbitrale. Pertanto il comportamento del tesserato Blaise ANGOUA è di tale gravità da trovare conferma nella squalifica di 3 gare comminata dal Giudice Sportivo. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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