COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Santalbino Calcio Camp. 2^ Cat. Gir. T Gara Campagnola Don Bosco/Santalbino Calcio del 15/02/2009 C.U. n.26 della DELEGAZIONE di MONZA datato 19/02/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Santalbino Calcio Camp. 2^ Cat. Gir. T Gara Campagnola Don Bosco/Santalbino Calcio del 15/02/2009 C.U. n.26 della DELEGAZIONE di MONZA datato 19/02/2009 La società SANTALBINO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Sergio Antonio BASILE per 5 gare lamentando l’eccessività della sanzione indetta dal GS. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il referto arbitrale descrive un comportamento tenuto dal calciatore Sergio Antonio BASILE che certamente deve essere censurato. Tuttavia, tenuto conto dei criteri di valutazione adottati solitamente da questa commissione, la sanzione può avere una lieve attenuazione. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore Sergio Antonio BASILE a 4 gare. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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