COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Soccer Boys Camp. Allievi Reg. Gir. I Gara Soccer Boys/Aldiniana del 08/02/2009 C.U. n.30 del CRL datato 12/02/2009
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 33 del 05/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società Soccer Boys Camp. Allievi Reg. Gir. I
Gara Soccer Boys/Aldiniana del 08/02/2009
C.U. n.30 del CRL datato 12/02/2009
La società SOCCER BOYS ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Mattia BROGGIO per 5 gare, lamentando che il calciatore ha appoggiato le mani sul petto dell’arbitro involontariamente per essere stato spinto da un altro calciatore da tergo.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova emerge chiaramente che il gesto commesso dal BROGGI è stato volontario e non accidentale.
Considerata la gravità del comportamento tenuto dal calciatore, si ritiene equa la sanzione comminata allo stesso dal GS che merita di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto,
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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