COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pol Lombardia Uno Camp. Giovanissimi Prov. B Gir. I Gara Pol. Lombardia Uno/Iris 1914 del 31/01/2009 C.U. n.28 della Delegazione di MILANO datato 05/02/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pol Lombardia Uno Camp. Giovanissimi Prov. B Gir. I Gara Pol. Lombardia Uno/Iris 1914 del 31/01/2009 C.U. n.28 della Delegazione di MILANO datato 05/02/2009 La società POL LOMBARDIA UNO ha proposto reclamo avverso le seguenti decisioni del GS. Perdita della gara per 0-3 per entrambe le squadre POL LOMBARDIA UNO e IRIS 1914; Euro 100,00 di ammenda ad entrambe le società; Euro 100,00 di ammenda per la società POL LOMBARDIA UNO; 1 punto di penalizzazione per entrambe le società POL LOMBARDIA UNO e IRIS 1914, lamentando che l’arbitro ha sospeso la gara senza avvisare i dirigenti delle due squadre e che la gara poteva essere proseguita tranquillamente in quanto il comportamento degli spettatori anche della squadra avversaria non ha influito sul regolare svolgimento della stessa. Pertanto chiede l’omologazione del risultato ottenuto sul campo e/o la ripetizione della gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: l’arbitro sentito a chiarimenti da questa Commissione ha confermato quanto già scritto nel rapporto di gara e precisamente che i capitani di entrambe le squadre gli hanno chiesto di interrompere l’incontro in quanto le squadre, per quanto accaduto sugli spalti (atteggiamenti minacciosi e violenti del pubblico), non si sentivano più in grado di proseguire la gara. Considerato che il rapporto arbitrale costituisce fonte primaria e privilegiata di prova, quanto affermato dalla reclamante non può essere tenuto in considerazione sotto il profilo probatorio, se, come nel caso di specie, si pone in netto contrasto con il contenuto del rapporto arbitrale. Considerato altresì che l’interruzione della gara è da imputare al comportamento di entrambe le squadre, sono corrette le decisioni assunte dal GS nella delibera reclamata che merita pertanto di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it