COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di Pasquale SARACINO, Andrea Felice GIORDANO e della Società US DINDELLI, per rispondere: • il primo della violazione dell’art.1 comma 1 del CGS, in relazione all’art.47 comma 1 delle NOIF e dell’art.24 del Regolamento del SGS, per avere preso parte ad una gara senza essere tesserato per la società DINDELLI e/o senza aver ricevuto il necessario nullaosta; • il secondo, nella sua qualità di Presidente della Società DINDELLI della violazione delle medesime norme per averlo impiegato nella gara in questione; • la Società DINDELLI a titolo di responsabilità diretta per il comportamento tenuto dal proprio Presidente ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell’art.4 del CGS.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 12/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di Pasquale SARACINO, Andrea Felice GIORDANO e della Società US DINDELLI, per rispondere: • il primo della violazione dell’art.1 comma 1 del CGS, in relazione all’art.47 comma 1 delle NOIF e dell’art.24 del Regolamento del SGS, per avere preso parte ad una gara senza essere tesserato per la società DINDELLI e/o senza aver ricevuto il necessario nullaosta; • il secondo, nella sua qualità di Presidente della Società DINDELLI della violazione delle medesime norme per averlo impiegato nella gara in questione; • la Società DINDELLI a titolo di responsabilità diretta per il comportamento tenuto dal proprio Presidente ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell’art.4 del CGS. Alla udienza avanti a questa Commissione, oltre al rappresentante della Procura Federale, hanno presenziato i deferiti GIORDANO e SARACINO. Dopo la relazione del Presidente della Commissione disciplinare, è stata data la parola ai deferiti, i quali prima della chiusura del dibattimento, hanno avanzato richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art.23 del CGS. Il Rappresentante della Procura Federale ha espresso il consenso alla richiesta di applicazione della pena nelle seguenti misure: • per Andrea Felice GIORDANO mesi 1 di inibizione • per Pasquale SARACINO 1 giornata di squalifica; • per la società US DINDELLI Euro 300,00 di ammenda. Per tutte le sanzioni concordate si è tenuto conto della riduzione di pena prevista dall’art.23 del CGS. Motivi della decisione I comportamenti rispettivamente addebitati ai deferiti risultano pienamente provati attraverso il risultato della attività di indagine svolta dalla Procura Federale; Né i deferiti, nelle dichiarazioni rese in fase istruttoria e avanti a questa Commissione, li hanno smentiti. Pertanto non può trovare luogo nel caso in specie provvedimento di proscioglimento. Tanto premesso e ritenuto La Commissione Disciplinare Territoriale • preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti, in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale; • ritenute accoglibili le sanzioni concordate tra le parti in considerazione della entità e rilevanza dei comportamenti contestati; • visto l’art.23 CGS; applica • al sig. ANDREA FELICE GIORDANO l’inibizione di mesi 1; • al sig. PASQUALE SARACINO 1 giornata di squalifica; • alla Società US DINDELLI Euro 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria del CRL di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati.
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