COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Fiorine e US Falco Camp. All. Prov. Gir. D Gara Falco/Fiorine del 08/02/2009 C.U. n.27 della Delegazione di BERGAMO datato 12/02/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Fiorine e US Falco Camp. All. Prov. Gir. D Gara Falco/Fiorine del 08/02/2009 C.U. n.27 della Delegazione di BERGAMO datato 12/02/2009 La società FIORINE e FALCO hanno proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione della perdita della gara ad entrambe per 0-3. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, preliminarmente procede alla riunione dei due reclami trattandosi della medesima gara. Nel merito considerato che in assenza dell’Arbitro designato è facoltà riservata ai soli dirigenti quella di contattare il pronto AIA per la sostituzione dell’Arbitro non giunto sul campo di gara; che nel caso di specie il tentativo effettuato dalla dirigenza alle ore 10,00 (la gara doveva avere inizio alle ore 10,30) è risultato infruttuoso; che del tutto occasionalmente per intervento di un terzo non identificato o qualificato è sopraggiunto un altro Arbitro alle ore 11,45; che pertanto, lecitamente la maggior parte dei calciatori si era allontanata dal campo e le dirigenze si erano accordate per ripetere la gara; che quindi nessun addebito può essere mosso alla società per la mancata disputa della partita. Tanto premesso e ritenuto, in accoglimento dei reclami proposti, Questa Commissione Disciplinare Territoriale ANNULLA la decisione del GS nella parte in cui ha sanzionato la perdita della gara ad entrambe le società per 0-3 ed inflitto le sanzioni pecuniarie, conferma che la gara deve essere ripetuta. Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa ad entrambe le società, se versata.
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