COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Vittuone Camp. Jun. Reg. Gir. B-1 Gara Vittuone/Cinisellese del 28/02/2009 C.U. n.33 del CRL datato 05/03/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Vittuone Camp. Jun. Reg. Gir. B-1 Gara Vittuone/Cinisellese del 28/02/2009 C.U. n.33 del CRL datato 05/03/2009 La società VITTUONE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Tiziano MAGGIONI sino al 02/05/2011 nonché inibito l’assistente di parte sig. Mario BETZ sino all’1/04/2009, lamentando che diversamente da quanto riportato nel provvedimento impugnato il MAGGIONI non avrebbe in alcun modo colpito l’arbitro e che il BETZ sarebbe del tutto estraneo ai fatti in questione. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: la ricostruzione dell’accaduto svolta dalla reclamante è priva di qualsiasi riscontro probatorio e non può considerarsi svolta idonea a confutare i fatti descritti nel referto arbitrale, dal quale emerge che il MAGGIONI, al termine della gara in oggetto, dopo essere stato espulso per aver rivolto frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara, ha dapprima colpito con violenza il pallone che quest’ultimo teneva tra le mani, per poi colpirlo con una testata sul naso procurandogli dolore momentaneo. La CD rileva, inoltre, che nel medesimo referto è altresì precisato che, al termine della suddetta partita, anche il BETZ ha rivolto frasi gravemente offensive nei confronti dell’arbitro. Ciò posto, la CD ritiene che le sanzioni disposte dal GS ai sigg. MAGGIONI e BETZ siano del tutto congrue e proporzionate rispetto ai comportamenti rispettivamente posti in essere da questi ultimi, così come descritti nel rapporto del direttore di gara. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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