COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Sancolombano Camp. Eccel. Gir. A Gara Sancolombano/Vallesalimbene del 04/03/2009 C.U. n.34 del CRL datato 12/03/2009
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 26/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AS Sancolombano Camp. Eccel. Gir. A
Gara Sancolombano/Vallesalimbene del 04/03/2009
C.U. n.34 del CRL datato 12/03/2009
La società SANCOLOMBANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha comminato l’ammenda di Euro 150,00 e la disputa di una gara a porte chiuse, lamentando che, il pubblico non ha tenuto nessun comportamento di gravità tale da giustificare le pensanti sanzioni inflitte dal GS in particolare la reclamante sottolinea che un sostenitore si è comportato in modo maleducato nei confronti dell’arbitro insultandolo ed offendendolo fuori dal recinto di gioco, Pertanto, chiede che vengano annullate le sanzioni disposte dal GS.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, rileva: dal referto di gara emerge che l’arbitro è stato oggetto di frasi ingiuriose proferite da alcuni spettatori fuori dal recinto di gioco. Tale comportamento, privo di violenza, non giustifica la pesante sanzione comminata dal GS alla ricorrente. Ne discende che, la sanzione maggiormente adeguata alla fattispecie, per responsabilità oggettiva della società, è unicamente l’ammenda.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
ANNULLA
la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse e conferma l’ammenda di 150,00 Euro, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della società, se versata.
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