COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Belfortese Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Cuassese/Belfortese del 15/02/2009 C.U. n.24 della delegazione di VARESE datato 19/02/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Belfortese Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Cuassese/Belfortese del 15/02/2009 C.U. n.24 della delegazione di VARESE datato 19/02/2009 La società BELFORTESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore FERRARI MATTEO sino al 30/08/2009, lamentando che il calciatore sanzionato non avrebbe compiuto il fatto addebitatogli e la sanzione irrogata sarebbe sproporzionata. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo trova il suo fondamento nella contestazione dei fatti come descritti nel referto arbitrale. Ad avviso della reclamante l’atto gravemente irriguardoso nei confronti del direttore di gara, non sarebbe stato compito dal giocatore sanzionato, bensì da altro calciatore della società ospitante. Significativamente la reclamante si dichiara consapevole della “valenza privilegiata” costituita dal referto arbitrale, rispetto alla cui ricostruzione nulla lascia presagire che la disamina dei fatti sia stata altra e diversa. Non sussistono elementi tali da ritenere che possa trattarsi, nella fattispecie, di errore tecnico arbitrale che, quindi, renderebbe accoglibile il reclamo stesso. Preso atto che rispetto alla richiesta di audizione, sia da parte della società reclamante sia da parte del tesserato stesso, FERRARI MATTEO, entrambi tali soggetti hanno rinunciato, per iscritto ad essere sentiti. Questa Commissione, per quanto sopra, conferma il provvedimento del GS adeguato ai criteri di valutazione adottati in simili fattispecie. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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