COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico di: 1)BERGAMASCHI Fabio, all’epoca dei fatti Presidente della Società GSD Videoton 1990 Calcio a 5, per violazione dell’art.1, commi 1 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.23 delle NOIF, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per non aver vigilato, in qualità di legale rappresentante della Società GSD VIDEOTON 1990 Calcio a 5, affinché venisse impedita la falsificazione della tessera intestata al signor Giordano Brazzoli, nonché per non aver impedito, e comunque vigilato, affinché il signor Valente Massimo prestasse la propria attività in favore della medesima Società nell’ambito della stagione agonistica 2007-2008; 2)VALENTE Massimo, all’epoca dei fatti tesserato come arbitro presso la Sezione AIA di Crema, ma con funzioni di allenatore in via di fatto e dirigente della prima squadra della GSD Videoton 1990 Calcio a 5, per violazione dell’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.40, comma 4° Lett. b) del Regolamento AIA, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto in qualità di arbitro tesserato presso la Sezione AIA di Crema nella stagione agonistica 2007-2008 ha indebitamente svolto attività tecnico-dirigenziale in favore della Società GSD Videoton 1990 Calcio a 5, accedendo in panchina nella gara del 18.02.2008 mediante l’esibizione della tessera contraffatta intestata al signor Giordano Brazzoli eludendo in modo fraudolento la verifica operata preventivamente dal direttore di gara dei soggetti abilitati a prendere parte alla suddetta gara; 3)GSD Videoton 1990 Calcio a 5, per violazione dell’art.4, 1° Comma, del CGS, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico di: 1)BERGAMASCHI Fabio, all’epoca dei fatti Presidente della Società GSD Videoton 1990 Calcio a 5, per violazione dell’art.1, commi 1 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.23 delle NOIF, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per non aver vigilato, in qualità di legale rappresentante della Società GSD VIDEOTON 1990 Calcio a 5, affinché venisse impedita la falsificazione della tessera intestata al signor Giordano Brazzoli, nonché per non aver impedito, e comunque vigilato, affinché il signor Valente Massimo prestasse la propria attività in favore della medesima Società nell’ambito della stagione agonistica 2007-2008; 2)VALENTE Massimo, all’epoca dei fatti tesserato come arbitro presso la Sezione AIA di Crema, ma con funzioni di allenatore in via di fatto e dirigente della prima squadra della GSD Videoton 1990 Calcio a 5, per violazione dell’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.40, comma 4° Lett. b) del Regolamento AIA, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto in qualità di arbitro tesserato presso la Sezione AIA di Crema nella stagione agonistica 2007-2008 ha indebitamente svolto attività tecnico-dirigenziale in favore della Società GSD Videoton 1990 Calcio a 5, accedendo in panchina nella gara del 18.02.2008 mediante l’esibizione della tessera contraffatta intestata al signor Giordano Brazzoli eludendo in modo fraudolento la verifica operata preventivamente dal direttore di gara dei soggetti abilitati a prendere parte alla suddetta gara; 3)GSD Videoton 1990 Calcio a 5, per violazione dell’art.4, 1° Comma, del CGS, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta ai propri tesserati. Con provvedimento del 13 Febbraio 2009 il Procuratore Federale, -preso atto della comunicazione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia del 28.02.2008, con la quale era evidenziata, su segnalazione dell’arbitro della gara Videoton-Pavia del campionato regionale di Calcio a 5 – Serie D, disputata in data 18.02.2008, la presenza del sig. Massimo Valente sulla panchina della Società Videoton che si era spacciato per un dirigente di quest’ultima, tal sig.Giordano Brazzoli, mostrando all’arbitro proprio la tessera intestata al sig. Brazzoli, e come tale identificato dal direttore di gara, prima della gara stessa, In realtà il sig. Valente era tesserato, in qualità di arbitro, presso la Sezione AIA di Crema: -vista la comunicazione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia del 12.03.2008, con la quale era trasmessa la lettera di dimissioni dell’AIA del signor Massimo Valente, datata 19.02.2008; -esaminati gli atti acquisiti presso il Comitato Regionale Lombardia, ed in particolare la scheda censimento depositata in data 05.07.2007 dalla GSD Videoton 1990 Calcio a 5 a corredo della domanda di iscrizione per la stagione sportiva 2007-2008, unitamente alla distinta di gara del 18.02.2008 tra Videoton-Pavia valevole per il campionati regionale di Calcio a 5, Serie D – Girone C; -ritenuto, sulla base di quanto accertato in sede di indagine sia documentalmente sia in sede di audizione testimoniali, che la Società GSD Videoton 1990 Calcio a 5, alterando volontariamente la tessera dirigenziale ritualmente rilasciata in favore del signor Giordano Brazzoli (n.0023127), aveva contribuito a far si che il ruolo di dirigente e di tecnico della prima squadra venisse svolto dal signor Massimo Valente, contestualmente inserito nei ruoli arbitrali della Sezione AIA di Crema, con particolare riferimento alla gara del 18.02.2008 sopra citata; -viste le dichiarazioni rese dal sig. Massimo Valente, sia in sede di audizione del 13.05.2008, sia in occasione della lettera di dimissioni dai ruoli arbitrali inviata in data 19.02.2008, da cui si rilevava piena confessione in ordine ai fatti contestati, ed in particolare l’ammissione esplicita di essere stato “presente, in panchina, durante la gara Videoton-Pavia disputatasi a Crema il 18.02.2008”; -rilevato che sulla base di quanto comunicato dal signor Massimo Valente in data 19.02.2008, in sede di formali dimissioni dall’AIA, emergeva con chiarezza che la sua attività all’interno della Società GSD Videoton 1990 Calcio a 5 si era protratta per lungo tempo con una presenza sempre più costante anche sul terreno di gioco durante le gare ufficiali di campionato; -preso atto che la responsabilità in ordine ai fatti sopra descritti era stata confermata in sede di audizione del 16.05.2008 dai signori Igor Severgnini e Massimiliano Nanì, nella qualità di calciatori della prima squadra della Società GSD Videoton 1990 Calcio a 5, i quali avevano espressamente ammesso che “...il signor Massimo Valente era presente alla gara... sedeva sulla nostra panchina e dava consigli tecnico-comportamentali a noi calciatori...”; -rilevato che il signor Massimo Valente aveva presentato le proprie dimissioni dall’AIA soltanto in data 19.02.2008, in epoca successiva ai fatti contestati; -ritenuto che i fatti come sopra succintamente descritti integravano gli estremi delle violazioni di cui all’art.1, comma 1 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art.40, comma 4, lett. b) del Regolamento della Associazione Italiana Arbitri e all’art.23, comma primo, delle NOIF, per aver affidato in via di fatto la conduzione tecnica della prima squadra, partecipante nella stagione agonistica 2007-2008 al campionato regionale Calcio a 5 di Serie D presso il CRL, a persona iscritta nei ruoli arbitrali della Sezione AIA di Crema, ivi compresa la presenza in panchina durante le gare ufficiali della stagione 2007-2008, e comunque in particolare nella gara del 18.02.2008, mediante la contraffazione della tessera dirigenziale rilasciata al signor Giordano Brazzoli, inducendo gli arbitri in errore nella corretta identificazione dei soggetti legittimati ad accedere sul campo di gioco, e comunque per non aver vigilato, in qualità di legale rappresentante della Società, affinché venisse impedita la falsificazione della tessera ed il Valente prestasse la propria attività in favore della Società stessa, ascrivibili al signor Fabio Bergamaschi, all’epoca dei fatti Presidente della Società GSD Videoton 1990 Calcio a 5, e al signor Valente Massimo, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di arbitro presso la Sezione AIA di Crema, nonché a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ascrivibile alla Società GSD VIDEOTON 1990 Calcio a 5; DEFERIVA avanti Questa Commissione i signori BERGAMASCHI Fabio e VALENTE Massimo, nonché la GSD Videoton 1990 Calcio a 5 per rispondere della violazione delle norme indicate in epigrafe. La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, preso atto delle comunicazioni inviate dal signor Massimo Valente e Fabio Bergamaschi con le quali confermavano le dichiarazioni rese in sede di indagini da parte della Procura Federale, nonché per quanto attiene al sig. Bergamaschi l’ammissione di aver violato l’art.1 CGS in relazione all’art.23 NOIF, preso atto che il rappresentante della Procura Federale, previa dichiarazione di responsabilità dei deferiti per le violazioni del disposto delle norme indicate nel deferimento, chiedeva: -per BERGAMASCHI Fabio 1 anno di inibizione; -per VALENTE Massimo 1 anno e 6 mesi di inibizione; -per la società GSD Videoton 1990 Calcio a 5 Euro 2.000,00 di ammenda; OSSERVA il comportamento addebitato dalla Procura Federale ai deferiti risulta pienamente provato dalla documentazione in atti e precisamente dalle dichiarazioni testimoniali raccolte dalla Procura Federale stessa nel corso delle proprie indagini, nonché dalle dichiarazioni confessorie rilasciate dai deferiti, Begamaschi e Valente. Il comportamento tenuto dal sig. Valente, il quale attualmente risulta tesserato per la FIGC, è di estrema gravità sotto il profilo del mancato rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità, al di là del dovuto rispetto delle norme regolamentari della FIGC. Analogamente, è assai grave il comportamento tenuto dal sig. Bergamaschi anch’egli non più tesserato per la FIGC, e dalla società CGD Videoton 1990 Calcio a 5 che hanno avvallato il grave comportamento illecito tenuto dal sig. Valente. L’ammissione di responsabilità da parte del sig. Valente e del sig. Bergamaschi e la collaborazione dagli stessi fornita nel corso delle indagini può solamente attenuare le sanzioni richieste dalla procura federale. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara la responsabilità dei signori BERGAMASCHI Fabio e VALENTE Massimo, per violazione dell’art.1, comma 1, del CGS, nonché della GSD Videoton 1990 Calcio a 5, per la violazione dell’Art.4, commi 1 e 2, del CGS commina -al signor BERGAMASCHI Fabio l’inibizione di mesi otto da scontarsi a partire da quando ricoprirà nuovamente cariche nell’ambito della FIGC e/o si tesseri nuovamente per la FIGC; -al signor VALENTE Massimo, la squalifica di anni 1; -alla Società GSD Videoton 1990 Calcio a 5, Euro 1.000,00 di ammenda. Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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