COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Orat. Urago Mella Camp. Prom. Gir. D Gara Or. Urago Mella/S.Zeno Naviglio del 15/03/2009 C.U. n.35 del CRL datato 19/03/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Orat. Urago Mella Camp. Prom. Gir. D Gara Or. Urago Mella/S.Zeno Naviglio del 15/03/2009 C.U. n.35 del CRL datato 19/03/2009 La società ORAT.URAGO MELLA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato alla stessa la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse e l’ammenda di Euro 150,00, lamentando che il pubblico non ha tenuto comportamenti violenti ma solo ingiurie e sicuramente nessun comportamento tale da giustificare le pensanti sanzioni inflitte dal GS. La reclamante sottolinea infine, la particolare gravità della sanzione della disputa di una gara a porte chiuse attesa la seria difficoltà che comporterebbe all’esecuzione del provvedimento, la struttura della ASD URAGO, a detta della stessa, sarebbe infatti, inserita in un centro sportivo aperto anche al pubblico e comprendente altri 5campi da calcio con evidente difficoltà di impedire l’accesso del pubblico al centro sportivo. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal rapporto dell’arbitro, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge che il direttore di gara, durante tutto il 2° T, è stato oggetto di insulti e frasi ingiuriose proferite da alcuni sostenitori della squadra locale. Al termine della gara l’arbitro passando vicino alla recinzione del terreno di gioco veniva raggiunto da uno sputo. Appena rientrato nello spogliatoio e chiusa la porta a chiave, una persona non identificata colpiva la stessa con un violento calcio, in conseguenza del colpo ricevuto la porta si bloccava e veniva aperta dopo circa una mezz’ora. Solo l’intervento dei dirigenti dell’ASD URAGO consentiva al direttore di gara di uscire dagli spogliatoi. Gli stessi dirigenti accompagnavano poi l’arbitro alla propria autovettura. Nel tragitto, il direttore di gara veniva nuovamente fatto oggetto di insulti e minacce sempre da parte dei sostenitori della società ospitante. Il comportamento tenuto da detti sostenitori, seppure gravemente censurabili e deprecabili, risulta però privo di connotati violenti. Mai nessun contatto fisico è avvenuto tra i tifosi e l’arbitro, inoltre, si evidenzia come i dirigenti della reclamante e il suo Presidente siano intervenuti prontamente per aiutare il direttore di gara e per limitare il disagio provocato dal comportamento gravemente oltraggioso di alcuni sostenitori. Considerato che l’applicazione della sanzione della disputa di una gara a porte chiuse sarebbe particolarmente grave e di difficile applicazione, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che la sanzione maggiormente adeguata alla fattispecie, per responsabilità oggettiva della società, sia unicamente l’ammenda la quale deve essere elevata a Euro 500,00. Tanto premesso e ritenuto ANNULLA la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse e infligge alla stessa l’ammenda di Euro 500,00, si dispone inoltre la restituzione della tassa reclamo, se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it