COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GSD Villaggio Fiori Antonini Camp. Giov.mi Prov. Gir. A Gara Muggio’ San Carlo/Villaggio Fiori Antonini del 26/03/2009 C.U. n.31 della delegazione di MONZA datato 26/03/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GSD Villaggio Fiori Antonini Camp. Giov.mi Prov. Gir. A Gara Muggio’ San Carlo/Villaggio Fiori Antonini del 26/03/2009 C.U. n.31 della delegazione di MONZA datato 26/03/2009 La società VILLAGGIO FIORI ANTONINI ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il tecnico sig. Mario LORINI sino al 10/05/2009, lamentando che il proprio tesserato non avrebbe mai pronunciato le frasi incriminategli La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, il quale costituisce fonte privilegiata di prova; esaminato il contenuto del reclamo, che si limita a negare le circostanze. Ritenuta la sanzione applicata dal GS adeguata ed in linea con i criteri di valutazione normalmente adottati da Questa Commissione. Tanti premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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