COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo ASD UNIONE CALCISTICA CAIRATE in seguito a giudizio per revocazione ex art.39 CGS – Campionato Eccellenza – Gir. A – Gara AC Cisellese ASD/ASD Unione Calcistica Cairate del 18/01/2009, avverso la decisione del Giudice Sportivo (pubblicata sul CU n.30 del CRL del 12/02/2009) che le ha comminato la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo ASD UNIONE CALCISTICA CAIRATE in seguito a giudizio per revocazione ex art.39 CGS – Campionato Eccellenza – Gir. A - Gara AC Cisellese ASD/ASD Unione Calcistica Cairate del 18/01/2009, avverso la decisione del Giudice Sportivo (pubblicata sul CU n.30 del CRL del 12/02/2009) che le ha comminato la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3. Con provvedimento del 26.03.2009 (pubblicato sul CU n.155/CGF del 26.03.2009) la Corte di Giustizia Federale ha accolto il ricorso per revocazione ex Art.39 CGS presentato dalla ASD UNONE CALCISTICA CAIRATE, annullando la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale della Lombardia (pubblicata sul CU n.32 del 26.02.2009) in quanto, nonostante nel reclamo fosse stata espressamente formulata istanza di convocazione per illustrare oralmente le difese, la Commissione Disciplinare Territoriale aveva disatteso tale istanza. Nel contempo, la Corte di Giustizia Federale rimetteva gli atti avanti la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale della Lombardia per proseguire il procedimento, sanando tale vizio procedurale. La Commissione Disciplinare, preso atto del provvedimento della Corte Federale, ha convocato avanti a sé la ASD UNIONE CALCISTICA CAIRATE per la riunione del 09.04.2009. Nel corso della suddetta riunione, la ASD UNIONE CALCISTICA CAIRATE ha illustrato oralmente le ragioni in base alle quali riteneva ingiusta la decisione del Giudice Sportivo reclamata, affermando che in seguito all’uscita dal campo del giovane calciatore, MARA Giorgio, al 20° del secondo tempo per infortunio aveva continuato a giocare in 10, senza così alterare la gara in corso. La Commissione Disciplinare si riserva di decidere. Motivi della decisione. Questa Commissione non nasconde le difficoltà interpretative del punto 3.2.6 delle Norme Federali e Determinazioni del CRL pubblicate in allegato al CU 23 del 18.12.2008 laddove, dopo aver imposto alle società di impiegare due giovani calciatori, prevede che “tale obbligo non sussiste a) in caso di espulsione dal campo; b) in caso di infortunio dei calciatori delle suddette fasce di età, ove siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite”, affermando subito dopo che il principio secondo cui “eventuali sostituzioni dei suddetti calciatori debbono essere effettate con calciatori appartenenti alla stessa fascia di età oppure ad una fascia di età inferiore a quella prevista”. Il Giudice Sportivo nella decisione impugnata dalla ASD UNIONE CALCISTICA CAIRATE propende per un’interpretazione letterale e rigorosa della suddetta norma, affermando che le uniche deroghe all’impiego di due giovani calciatori siano contenute ai punti a) e b). Pertanto, secondo tale rigorosa interpretazione, qualora un calciatore giovane subisca un infortunio e non sia più in grado di proseguite la gara, deve essere necessariamente sostituito da un altro giocatore giovane, affinché rimangano in campo due giovani calciatori, sempre che non siano state effettuate tutte le sostituzioni. A tale interpretazione si contrappone un altra interpretazione, meno rigorosa in base alla quale le società non sono obbligate a sostituire i calciatori giovani infortunati. Questa differente interpretazione trova il proprio fondamento sempre nella norma sopra citata laddove, dopo le previsioni dei punti a) e b), viene espressamente sancito che le sostituzioni dei suddetti calciatori (giovani calciatori infortunati) sono eventuali. Pertanto, secondo tale diversa interpretazione, la società può benissimo non sostituire il giovane calciatore infortunato uscito dal campo con un altro calciatore giovane, giocando di fatto in 10 uomini, per una parte della gara; questa mancanza di obbligatorietà trova ulteriore conferma sulla base di altre due considerazioni: la mancata sostituzione del calciatore giovane infortunato uscito dal campo non viene nemmeno segnalata nel rapporto arbitrale come fatto rilevante; il calciatore uscito dal campo per infortuni può sempre riprendersi e tornare a giocare. Questa Commissione, pur consapevole delle contrastate interpretazioni della norma in questione, aderisce alla prima interpretazione maggiormente rigorosa, finalizzata a favorire l’impiego di giovani calciatori nei campionati. L’adesione a siffatta rigorosa interpretazione, seppur sofferta e contrastata, viene valutata maggiormente coerente con lo spirito della determinazione 3.2.6 delle Norme Federali e Determinazioni del CRL, pubblicate in allegato al CU n.23 del 18.12.2008, il quale intende favorire il calcio giovanile nel movimento dilettantistico. Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare RIGETTA il reclamo presentato dalla ASD UNIONE CALCISTICA CAIRATE e dispone l’addebito della tassa.
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