COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Padernese Camp. 3^ Cat. Gir. C Gara Padernese/Virtus Rodengo del 22/03/2009 C.U. n.32 della delegazione di BRESCIA datato 26/03/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Padernese Camp. 3^ Cat. Gir. C Gara Padernese/Virtus Rodengo del 22/03/2009 C.U. n.32 della delegazione di BRESCIA datato 26/03/2009 La società PADERNESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato: la sanzione della perdita della gara per 0-3; l’ammenda di Euro 200,00,= ; la squalifica di 2 gare al sig. Paolo FRANCESCHINI in quanto capitano, lamentando che nel corso della gara in oggetto il direttore di gara sarebbe stato “aggredito” unicamente da esponenti della squadra avversaria. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: innanzitutto che, con riferimento alla posizione del sig. FRANCESCHINI, il reclamo è inammissibile ai sensi dell’art.45, 3° comma lett. A) del CGS. Per quanto riguarda, invece, le sanzioni inflitte alla società, si rileva che le stesse non sono state inflitte per “l’aggressione” all’arbitro (effettivamente riferibile a soli esponenti della VIRTUS RODENGO), bensì per la rissa che ha coinvolto, secondo quanto riportato nel supplemento del rapporto arbitrale, i giocatori di entrambe le squadre. Tale rissa, infatti, ha comportato l’impossibilità di riprendere il gioco in quanto, sempre secondo quanto riportato nel supplemento di rapporto, “tutti i calciatori e componenti delle panchine, escluso il sig. Maurizio MARINI e i calciatori in precedenza sostituiti, avrebbero dovuto essere allontanati o espulsi”. Tanti premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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