COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di RONCONE LUCIANO, all’epoca dei fatti, Dirigente della Soc. ASD FANSPORT PERO ed attualmente Vice Presidente della Società; di CAPUTO ANGELO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore, della stessa Società; della Soc. ASD FANSPORT PERO;
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 17/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di RONCONE LUCIANO, all’epoca dei fatti, Dirigente della Soc. ASD FANSPORT PERO ed attualmente Vice Presidente della Società; di CAPUTO ANGELO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore, della stessa Società; della Soc. ASD FANSPORT PERO;
per rispondere:
• il primo ed il secondo della violazione di cui all’art.1 comma 1 del CGS, anche in relazione a quanto previsto dall’art.7 commi C) e CA) del regolamento del Settore Tecnico e dal CU n.1 del Settore Giovanile e Scolastico (All. B – Campionato Regionale Giovanissimi lett. b 3, pag.42). Il sig. Roncone Luciano per aver consentito che, nella stazione calcistica 2007/2008, la funzione di allenatore fosse di fatto svolta (nel corso degli allenamenti e delle partite) da soggetto non qualificato per tale funzione. Il sig. Caputo Angelo per aver di fatto assunto, dal mese di gennaio a tutto febbraio 2008, la conduzione tecnica della ASD FANSPORT PERO, occupandosi degli allenamenti infrasettimanali e seguendo le partite anche dalla panchina, alternativamente in veste di allenatore, dirigente accompagnatore ovvero massaggiatore, nonostante fosse sprovvisto della necessaria abilitazione;
• la società ASD FANSPORT PERO della violazione di cui all’art.4, commi 1 e 2 del CGS per responsabilità diretta ed oggettiva con riferimento alle condotte ascrivibili al proprio Presidente e al proprio dirigente.
All’udienza del 02.04.2009, oltre al Rappresentante della Procura Federale si sono presentati i deferiti Angelo Caputo, all’epoca dirigente accompagnatore della Soc. ASD FANSPORT PERO e Luciano Roncone, dirigente della stessa, in proprio e quale delegato a rappresentare la Soc. ASD FANSPORT.
Dopo la relazione del Presidente, nella quale venivano richiamati i documenti che dimostravano la sussistenza dei fatti contestati, e cioè l’impiego da parte della società del sig. Angelo Caputo anche in qualità di allenatore, senza che il medesimo fosse provvisto della necessaria abilitazione, veniva data la parola al sig. Luciano Roncone.
Il sig. Roncone dichiarava di non aver mai partecipato attivamente alle gare contestate, nè di figurare nelle relativa distinte. Aggiungeva di avere semplicemente ricevuto la delega dal Presidente della Società, Gioia Luciano, allorché pervenne la convocazione da parte della Procura Federale in relazione alle indagini propedeutiche al presente deferimento.
Data, successivamente, la parola al sig. Angelo Caputo, questi confermava quanto dichiarato nella fase delle indagini, ribadendo di essere consapevole della inidoneità a svolgere le funzioni di allenatore, circostanza di cui aveva resa edotta la Società; precisava inoltre di aver svolto il ruolo in contestazione per soli due mesi.
A questo punto, ai sensi dell’art.23 CGS il sig. Angelo Caputo ed il sig. Luciano Roncone, solamente in rappresentanza della Soc. ASD FANSPORT PERO, concordavano con il Rappresentante della Procura Federale la richiesta di applicazione della pena, quantificando le sanzioni nella misura di mesi uno e giorni 10 di inibizione per il sig. Angelo Caputo ed Euro 280,00 di ammenda per la Soc. ASD FANSPORT PERO: ivi tenuto conto della riduzione di pena prevista dall’art.23 CGS.
Il Rappresentante della Procura Federale, inoltre, concludeva per il proscioglimento del sig. Luciano Roncone con la formula “per non aver commesso il fatto”, ciò in esito alle risultanze in atti ed alle dichiarazioni rese dal deferito, dalle quali si rilevava che il Roncone non figurava in veste di dirigente accompagnatore nelle tre distinte delle gare oggetto di contestazione, né rivestiva alcun ruolo dirigenziale relativamente alla squadra che militava nella categoria in questione.
Motivi della decisione
I comportamenti rispettivamente addebitati al sig. Angelo Caputo ed alla Soc. ASD FANSPORT PERO risultano pienamente provati attraverso la documentazione in atti e l’ammissione di responsabilità da parte dei soggetti deferiti, pertanto, non può trovare luogo nel caso in specie un provvedimento di proscioglimento.
Tanto premesso e ritenuto
La Commissione Disciplinare Territoriale
• preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti sopra indicati, in merito alle quali ha presentato il consenso il Rappresentante della Procura Federale;
• ritenute accoglibili le sanzioni concordate tra le parti in considerazione della entità e rilevanza dei comportamenti constestati
applica
ad Angelo Caputo la sanzione di mesi 1 e giorni 10 di inibizione;
alla Società ASD FANSPORT PERO la sanzione di Euro 280,00 di ammenda.
In relazione alla posizione del Sig. Roncone Luciano, per il quale non si è proceduto ai sensi dell’art.23 CGS, appare del tutto accoglibile la richiesta di proscioglimento avanzata in udienza dal Rappresentante della Procura Federale. Infatti non è attribuibile alla persona del Roncone alcun comportamento censurabile in ordine al fatto contestato, né lo stesso ha rivestito ruolo di responsabilità dirigenziale a riguardo della squadra allenata per pochi mesi dal Caputo. In realtà a Roncone Luciano, con la carica di Dirigente, era attribuita la responsabilità gestionale della prima squadra e della squadra juniores. Il nome di Roncone Luciano appare negli atti semplicemente in qualità di delegato del Presidente societario Gioia Luciano in sede di audizione nella fase delle indagini. D’altronde la contestazione effettuata dalla Procura Federale nell’atto di deferimento a carico della Soc. ASD FANSPORT PERO, indica entrambe le ipotesi di responsabilità, diretta ed oggettiva; la responsabilità diretta è ravvisata proprio in relazione alla condotta illecita ascrivibile al proprio Presidente, il quale non risulta deferito.
Ciò premesso
La Commissione Disciplinare Territoriale
PROSCIOGLIE
Roncone Luciano dall’addebito mossogli per non avere commesso il fatto.
Manda alla segreteria di trasmettere copia del presente provvedimento alla Procura Federale per il riesame della posizione del Presidente della Soc. ASD FANSPORT PERO e per le eventuali ulteriori iniziative si Sua competenza.
Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati.
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