COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Stella Azzurra Camp. 2^ Cat. Gir. Q Gara Stella Azzurra/Andice Pioltellese del 08/03/2009 C.U. n.34 della delegazione di MILANO datato 19/03/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Stella Azzurra Camp. 2^ Cat. Gir. Q Gara Stella Azzurra/Andice Pioltellese del 08/03/2009 C.U. n.34 della delegazione di MILANO datato 19/03/2009 La società STELLA AZZURRA ha proposto reclamo avverso le decisioni del GS: perdita della gara per 0-3; inibizione sino al 16.04.2009 al sig. Flaviano MERONI e inflitto l’ammenda di Euro 100,00 lamentando che il calciatore Simone FERRARI era stato autorizzato a prendere parte alle attività dei campionati, espressamente riservati ai giovani calciatori tesserati ai sensi dell’art.34/3 delle NOIF, in data 04/04/2008 e quindi prima di essere impiegato nella gara dell’8.03.2009. Tale autorizzazione, a dire della reclamante, viene rilasciata una sola volta ed autorizza il calciatore ad essere impiegato per sempre nei campionati anche non giovanili. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo è pienamente fondato e merita di essere accolto in quanto il calciatore FERRARI Simone era munito di idonea autorizzazione a partecipare alla gara STELLA AZZURRA/ANDICE PIOLTELLESE del campionato di 2^ Categoria Girone Q dell’8.03.2009, come comprovato dalla società reclamante, molto tempo prima della gara stessa. Tanto premesso e ritenuto in accoglimento del reclamo come sopra proposto ANNULLA le decisioni del GS e ripristina il risultato ottenuto sul campo e cioè STELLA AZZURRA 6 / ANDICE PIOLTELLESE 2, si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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