COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Bubbiano Camp. 2^ Cat. Gir. W Gara Bubbiano/Rosatese del 26/03/2009 C.U. n.34 della delegazione di PAVIA datato 02/04/2009
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 17/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società GS Bubbiano Camp. 2^ Cat. Gir. W
Gara Bubbiano/Rosatese del 26/03/2009
C.U. n.34 della delegazione di PAVIA datato 02/04/2009
La società BUBBIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il dirigente TOBALDO GUERRINO sino al 01/06/2009, lamentando che la sanzione applicata sarebbe eccessiva rispetto al comportamento, pure ammesso, nell’occasione tenuto dal dirigente.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: i fatti esposti nel referto arbitrale risultano verificatisi. Le frasi irriguardose, con eccezione discriminatoria in riferimento all’origine territoriale del direttore di gara, rappresentano un comportamento meritevole di essere sanzionato. La misura applicata è adeguata ai criteri abitualmente adottati da Questa Commissione.
Tanti premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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