COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Gessate Camp. Juniores Prov. Gir. D Gara Trucazzano/Gessate del 14/03/2009 C.U. n.31 della delegazione di MONZA datato 26/03/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 17/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Gessate Camp. Juniores Prov. Gir. D Gara Trucazzano/Gessate del 14/03/2009 C.U. n.31 della delegazione di MONZA datato 26/03/2009 La società GESSATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, sostenendo di aver rispettato il regolamento non avendo fatto disputare al proprio calciatore espulso le tre gare disposte dal GS. La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che, ai sensi dell’art.33 comma 5 del CGS, nei casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente a norma dell’art.38 del CGS e, che l’attestazione delle formalità costituisce, motivo di INAMMISSIBILITA’ del reclamo e ne preclude l’esame; rilevato che non risulta che la società AC GESSATE abbia inviato copia del reclamo alla controparte e che, comunque, l’attestazione della ricezione non è allegata al reclamo. DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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