COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Cantello Calcio Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara Cantello/Concagnese del28/03/2009 C.U. n.30 della delegazione di VARESE 02.04.2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Cantello Calcio Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara Cantello/Concagnese del28/03/2009 C.U. n.30 della delegazione di VARESE 02.04.2009 La società CANTELLOha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l’allenatore Salvatore PACE sino al 30/09/2012, chiedendo una “congrua” riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, preliminarmente rileva: l’inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dalla ricorrente; nel merito si osserva che dal referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge chiara le responsabilità dell’allenatore della reclamante sig. PACE. Quest’ultimo, infatti, dopo essere stato allontanato dal terreno di gioco, attendeva il direttore di gara nei pressi degli spogliatoi. All’arrivo dell’arbitro il PACE lo colpiva violentemente con entrambe le mani aperte in pieno volto provocandogli forte dolore, successivamente lo stesso afferrava la testa dell’arbitro e la scuoteva con forza. Solo il pronto intervento di un dirigente del CANTELLO Calcio poneva fine all’aggressione. Le conseguenze della condotta violenta tenuta dal PACE, nei confronti del direttore di gara sono provata dal certificato medico allegato agli atti. Pertanto, visto la rilevante gravità del comportamento tenuto da Salvatore PACE la sanzione inflitta dal GS merita la più ampia conferma. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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