COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Presidente FEDERALE a carico della società Polisportiva ARGENTIA e del suo Presidente Angelo DE PIAZZA in data 02.03.2009. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Presidente FEDERALE a carico della società Polisportiva ARGENTIA e del suo Presidente Angelo DE PIAZZA in data 02.03.2009. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL PREMESSO Il presidente Federale in data 02.03.2009 ha deferito a Questa Commissione Disciplinare la società sopra indicata per violazione dell’art.43 n. 5 delle NOIF e dell’art.1 del CGS, per aver omesso la tassativa comunicazione relativa all’idoneità alla pratica agonistica del calciatore Emanuele MANTEGAZZA: • che sono stati esperiti tutti gli incombenti di rito; • che è comparso avanti Questa Commissione il sig. Angelo DE PIAZZA, sostenendo che la comunicazione era stata omessa per negligenza e che comunque il calciatore non era stato mai impiegato. La Commissione Disciplinare, preso atto dell’ammissione di responsabilità della società, accertato che il calciatore non è stato mai utilizzato DICHIARA la responsabilità della società Polisportiva ARGENTIA e del suo Presidente signor Angelo DE PIAZZA per la violazione dell’art.43 n.5 delle NOIF e dell’art.1 del CGS. COMMINA alla società polisportiva ARGENTIA l’ammenda di Euro 200,00 e al suo Presidente Angelo DE PIAZZA l’inibizione di mesi 1(uno). Manda alla segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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