COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Oratorio Verdello Camp. 1^ Cat. Gir. D Gara Orat. Verdello/Valle Imagna del 11.04.2009 C.U. n.39 del CRL datato 17.04.2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Oratorio Verdello Camp. 1^ Cat. Gir. D Gara Orat. Verdello/Valle Imagna del 11.04.2009 C.U. n.39 del CRL datato 17.04.2009 La società ORAT. VERDELLO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Roberto CATTANEO sino al 27.05.2009, lamentando che il proprio calciatore veniva espulso per reciproci insulti con l’avversario ma non avrebbe proseguito il diverbio con spintoni ed atti di violenza. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: quanto esposto dalla reclamante costituisce una mera allegazione di parte non supportato da alcun elemento probatorio. Atteso che ai sensi del CGS, il referto arbitrale costituisce fonte primaria e privilegiata di prova, dal predetto documento emerge una ricostruzione dei fatti differente da quella esposta dalla reclamante. In particolare, il calciatore sanzionato per aver colpito con un pugno un avversario, dopo la notifica del provvedimento disciplinare lasciava il terreno di gioco spintonandosi a vicenda e minacciandosi ripetutamente con lo stesso calciatore avversario, fino a quanto i medesimi veniva divisi dai propri compagni di squadra. Ne discende che il provvedimento disciplinare inflitto dal GS risulta essere adeguato alla condotta antisportiva del CATTANEO. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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