COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC USVA S. Francesco Camp. 3^ Cat. Gir. D Gara Ardor Bollate/USVA S. Francesco del 05.04.2009 C.U. n.37 della delegazione di MILANO datato 09.04.2009
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 30/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AC USVA S. Francesco Camp. 3^ Cat. Gir. D Gara Ardor Bollate/USVA S. Francesco del 05.04.2009
C.U. n.37 della delegazione di MILANO datato 09.04.2009
La società USVA S. FRANCESCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il dirigente Diego LEGNANI sino al 31.08.2009; Fabrizio GIUSTI, Daniele SALA e Daniele LEGNANI per 2 GARE; Maurizio MONTANO per 3 gare, lamentando che le circostanze descritte nel rapporto di gara e menzionate nel provvedimento del GS non sono vere.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo proposto avverso le squalifiche dei calciatori Giusti Fabrizio, Daniele Sala e Daniele Legnani non sono ammissibili in quanto ai sensi dell’art.45 comma 3 del CGS sono impugnabili le squalifiche dei calciatori superiori a 2 gare. Le squalifica del calciatore Maurizio MONTANO e quella del dirigente Diego Legnani, sono eque in relazione alla gravità del comportamento degli stessi tenuto nei confronti del direttore di gara e descritto nel rapporto arbitrale. (Il calciatore Daniele Legnani ha minacciato l’arbitro. Il dirigente Legnani Diego ha pronunciato frasi offensive e minacciose nei confronti dell’arbitro tentando di colpirlo con il lancio di una borraccia.)
Tanto premesso e ritenuto,
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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