COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo in proprio del sig. MASSIMO MILONE Gara Admiral/Acemare del 17.02.2009 C.U. n.37 della delegazione di MILANO datato 09.04.2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo in proprio del sig. MASSIMO MILONE Gara Admiral/Acemare del 17.02.2009 C.U. n.37 della delegazione di MILANO datato 09.04.2009 Il sig. Massimo MILONE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che lo ha squalificato sino al 01.10.2009, lamentando che il rapporto dell’arbitro è contraddittorio nel riportare la circostanza che il sig. MILONE avrebbe confermato l’identità del calciatore Salvatore DORE impiegato dalla soc. ACEMARE. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: l’arbitro, sentito a chiarimenti da Questa Commissione ha confermato le seguenti circostanze: all’atto dell’identificazione del calciatore n.5 dell’ACEMARE, il capitano di quest’ultima sig. Massimo MILONE ha detto all’arbitro su richiesta precisa che il calciatore n.5 era effettivamente il sig. DORE Salvatore, mentre in realtà si era poi rivelato in seguito ad indagini della Procura Federale il sig. Andrea TRIGGIANI il quale non poteva partecipare alla gara in quanto squalificato. Tale comportamento ai sensi dell’art.1 del CGS il quale impone ai tesserati di tenere un comportamento leale, probo e corretto. La gravità del comportamento giustifica la sanzione inflitta dal GS al sig. Massimo MILONE. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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