COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico: • di ARRIGONI Vincenzo, all’epoca Presidente della Società AC ROGNO ARREDI GIORI, per la violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver impedito a calciatori tesserati per la Società lo svolgimento dell’attività sportiva in conformità e con l’osservanza delle norme federali; • di MAZZOLI Samuele, all’epoca dei fatti Responsabile del settore giovanile della stessa Società, per la violazione di cui all’art.1, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia sportiva, per aver impedito a calciatori tesserati per la Società lo svolgimento dell’attività sportiva in conformità e con l’osservanza delle norme federali; inoltre per non essersi presentato alla convocazione richiesta dalla Procura Federale; • della Soc. AC ROGNO ARREDI GIORI per responsabilità diretta ed oggettiva per gli addebiti ascritti al proprio Presidente ed al Responsabile del settore giovanile.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico: • di ARRIGONI Vincenzo, all’epoca Presidente della Società AC ROGNO ARREDI GIORI, per la violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver impedito a calciatori tesserati per la Società lo svolgimento dell’attività sportiva in conformità e con l’osservanza delle norme federali; • di MAZZOLI Samuele, all’epoca dei fatti Responsabile del settore giovanile della stessa Società, per la violazione di cui all’art.1, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia sportiva, per aver impedito a calciatori tesserati per la Società lo svolgimento dell’attività sportiva in conformità e con l’osservanza delle norme federali; inoltre per non essersi presentato alla convocazione richiesta dalla Procura Federale; • della Soc. AC ROGNO ARREDI GIORI per responsabilità diretta ed oggettiva per gli addebiti ascritti al proprio Presidente ed al Responsabile del settore giovanile. Alla udienza del 09.04.2009 oltre al responsabile della Procura Federale, si sono presentati il sig. Nicoli Giuseppe, munito di delega per rappresentare la Società AC ROGNO ARREDI GIORI, ed il sig. Mazzoli Samuele. Dopo la relazione del Presidente della Commissione Disciplinare, nella quale è stato dato conto delle contestazioni e del materiale probatorio raccolto in atti, è stata data la parola ai deferiti. Il sig. Nicoli Giuseppe ha dichiarato che durante tutta la stagione calcistica i ragazzi indicati nell’atto di deferimento avevano tenuto un comportamento totalmente indisciplinato, mettendo alle volte in difficoltà la Società nel raccogliere un numero sufficiente di calciatori per affrontare le gare. La Società a seguito del loro comportamento ha deciso per le ultime partite di campionato di impiegare i calciatori rispettosi delle regole. Proprio in conseguenza di questa decisione della Società i calciatori esclusi dalle competizioni si sarebbero rifiutati di seguire gli allenamenti, facoltà loro consentita e sarebbero tornati a casa. L’allenatore Salvetti Giuseppe, rimasto sorpreso per quanto successo, ha deciso di abbandonare la squadra, nonostante le insistenze promosse dalla Società affinché restasse. Il sig. Nicoli ha concluso affermando che, quindi, nessun comportamento illecito è stato posto in essere dalla Società. Il sig. Mazzoli Samuele ha condiviso il contenuto delle dichiarazioni rese dal Nicoli, aggiungendo di essere rimasto stupito dalla condotta dell’allenatore, in quanto lo stesso si era più volte lamentato del comportamento tenuto dai ragazzi indicati nell’atto di deferimento. Il Rappresentante della Procura Federale, all’esito dell’istruttoria compiuta, concludeva per l’affermazione della responsabilità di tutti i deferiti in ordine alle violazioni rispettivamente loro contestate, con richiesta di condanna alle seguenti sanzioni: • per il sig. ARRIGONI Vincenzo mesi 6 di inibizione ed E. 500,00 di ammenda; • per il sig. MAZZOLI Samuele mesi 6 di inibizione ed E. 750,00 di ammenda; • per la soc. AC ROGNO ARREDI GIORI E. 1.000,00 di ammenda. Data la parola ai soggetti destinatari del deferimento, gli stessi chiedevano di essere prosciolti. Motivi della decisione La responsabilità di tutti i deferiti risulta pienamente provata attraverso l’attività di indagine svolta, di cui vi è documentazione in atti. Le deduzioni difensive sono contraddette non soltanto dalle dichiarazioni rese dal sig. Borserini Gian Piero, genitore del calciatore Borserini Nicola, il quale ha confermato in sede di indagini il contenuto della denuncia inviata in data 01.05.2008 anche in nome e per conto dei genitori degli altri otto calciatori coinvolti dell’episodio in esame, ma anche da quanto riferito dall’allenatore Salvetti Giuseppe. Quest’ultimo, tecnico della squadra cui appartenevano i calciatori denunzianti, ha dichiarato che la Soc. Rogno aveva preso la decisione di allontanare i calciatori che non avevano espresso la volontà di proseguire l’attività sportiva per la stagione successiva. Infatti l’allenatore, in occasione della trasferta della squadra in Cividino, aveva ricevuto la richiesta telefonica da parte del Dirigente del settore Giovanile sig. Mazzoli di non convocare “tutti i calciatori che non avevano intenzione di rimanere con il Rogno la stagione successiva”; volontà confermatagli dal Presidente Arrigoni in un successivo colloquio, avvenuto presso la sede societaria, nel quale ribadiva che “la Società aveva preso una buona decisione nell’aver allontanato i ragazzi”. Ritenuta la responsabilità di tutti i deferiti, la quantificazione delle sanzioni da comminare segue i criteri normalmente adottati nelle decisioni da questa Commissione Disciplinare; nel casi in esame tenendo conto, per ciò che riguarda il sig. Mazzoli Samuele, delle duplici contestazioni mossegli. Ciò premesso La Commissione Disciplinare Territoriale infligge • a ARRIGONI Vincenzo la sanzione di mesi 3 di inibizione; • a MAZZOLI Samuele la sanzione di mesi 3 e giorni 15 di inibizione; • alla Soc. AC ROGNO ARREDI GIORI la sanzione di E. 400,00 di ammenda.
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