COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 03/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA PIEVE DI CAGNA A.S.D. avverso decisioni merito gara Urbinelli – Pieve di Cagna, del 5.2.2005 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” .
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 106 del 03/03/2006
Delibera della Commisione Disciplinare
RECLAMO POLISPORTIVA PIEVE DI CAGNA A.S.D. avverso decisioni merito gara Urbinelli – Pieve di Cagna, del 5.2.2005 - Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” .
Con nota dell’11 febbraio 2005 la Polisportiva Pieve di Cagna richiedeva al Comitato Regionale Marche copia degli atti ufficiali relativi alla gara indicata in epigrafe, preannunciando reclamo.
A seguito di ricezione di copia degli atti, la medesima Società non inviava il preannunciato gravame entro il termine di cui all’art. 42, 5° comma, del Codice di giustizia sportiva.
LA COMMISSIONE
visto l’art. 29, commi 8° e 12°, del Codice di giustizia sportiva,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Pieve di Cagna ed ordina incamerarsi la relativa tassa, addebitandola sul conto della medesima Società.
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