COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 03/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. LIBERO SPORT ASCOLI avverso esito gara Libero Sport Ascoli – Futsal Porto San Giorgio, del 10.2.2006 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “C”.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 106 del 03/03/2006
Delibera della Commisione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. LIBERO SPORT ASCOLI avverso esito gara Libero Sport Ascoli – Futsal Porto San Giorgio, del 10.2.2006 - Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “C”.
All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 1 a 3, l’A.S.D. Libero Sport Ascoli ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Malavisi Federico in posizione irregolare perchè squalificato per una gara con provvedimento pubblicato dal competente Comitato Regionale sul Com. Uff. n. 98 dell’8 febbraio 2006.
La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore.
LA COMMISSIONE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
esperiti i necessari accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche dai quali è risultato che calciatore Malavisi Federico, espulso nella gara Autolelli – Futsal Porto San Giorgio, del 27 gennaio 2006, ha scontato la conseguente ed automatica squalifica per una gara, come confermata nel citato Com. Uff. n. 98, non partecipando al successivo incontro del medesimo Campionato: Futsal Porto San Giorgio – San Crispino Calcio, del 3 febbraio 2006;
rilevato che a norma dell’art. 41, 2° comma, del Codice di giustizia sportiva, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo, alla quale pertanto deve attribuirsi mero valore dichiarativo;
ritenuto pertanto che il calciatore in questione ha preso parte alla gara in esame in posizione regolare, quanto alla squalifica per una gara, avendola, come detto, già scontata.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Libero Sport Ascoli ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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