COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 09/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO CASALE FOOTBALL CLUB avverso sanzioni merito gara Casale – Vis Stella, del 28.1.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M” – Com. Uff. n. 35 del 1.2.2006 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 109 del 09/03/2006
Delibera della Commisione Disciplinare
RECLAMO CASALE FOOTBALL CLUB avverso sanzioni merito gara Casale – Vis Stella, del 28.1.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M” – Com. Uff. n. 35 del 1.2.2006 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Rigutini Andrea, tesserato a favore della società Casale Football Club, la sanzione della squalifica fino al 30 settembre 2006 perché “espulso per aver contestato una decisione arbitrale, rivolgeva all’Arbitro frasi irriguardose tentando anche di colpirlo con un pugno. Al termine della gara, mentre l’Arbitro si accingeva a tornare a casa, veniva inseguito per cinque o sei chilometri da una macchina che con manovre pericolose cercava, utilizzando anche gli abbaglianti, di mandarlo fuori strada. L’auto inseguitrice sorpassava la macchina del Direttore di gara costringendolo a fermarsi. Dall’auto usciva il giocatore precedentemente espulso che rivolgeva allo stesso frasi gravemente minacciose.”
Lo stesso Giudicante comminava la sanzione dell’ammenda di € 100,00 alla società Casale Football Club “per responsabilità oggettiva relativa al comportamento di un proprio giocatore sia in campo che al termine della gara. lo stesso giocatore ha cercato con manovre pericolose, inseguendo l’auto dell’Arbitro, di mandarlo fuori strada.”
Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo la società Casale Football Club, contestando in parte la veridicità del referto arbitrale ed invocando, in riforma dell’impugnato provvedimento, una riduzione delle sanzione inflitte dal primo Giudice, ritenute eccessive in relazione al reale svolgimento dei fatti.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara descriveva i comportamenti messi in atto dal calciatore sanzionato, escludendone il tentativo di aggressione. Confermava parzialmente il resto, in particolare quanto avvenuto dopo la gara, nella strada per fare ritorno a casa, escludendo altresì che il Rigutini cercasse di mandarlo fuori strada.
1. 6. LA COMMISSIONE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
rilevato che l’Arbitro, nelle dichiarazioni rese nell’espletata istruttoria, ha espressamente escluso che il Rigutini abbia tentato di aggredirlo sul terreno di gioco, escludendo altresì che lo stesso abbia cercato di mandarlo fuori strada allorché lo seguiva a bordo della propria autovettura, confermando viceversa tutti gli ulteriori addebiti;
ritenuto che la condotta tenuta dal tesserato nei confronti dell’Arbitro, in campo e soprattutto dopo il termine della gara, allorché lo stesso stava facendo ritorno a casa, sia pur come sopra ridimensionata, sia da stigmatizzare oggettivamente, in modo non equivoco e da definire grave, per di più posta in essere completamente al di fuori del contesto agonistico dell’incontro;
ritenuto pertanto di dover confermare la sanzione comminata al calciatore in prime cure, con ciò, in buona sostanza, inasprendola;
ritenuto che la risposta giudiziale al disvalore dei fatti posti in essere dal Rigutini possa essere tutta contenuta nella sanzione comminata allo stesso calciatore, escludendone quindi la Società.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla società Casale Football Club, così dispone:
• • lo accoglie per la parte inerente la sanzione dell’ammenda comminata alla Società, per l’effetto annullandola;
• • lo conferma nel resto.
Ordina restituirsi la relativa tassa.
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