COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 09/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO F.C. PEDASO avverso sanzioni merito gara Montottone – Pedaso, del 18.2.2006 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 103 del 22.2.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 09/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO F.C. PEDASO avverso sanzioni merito gara Montottone – Pedaso, del 18.2.2006 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” - Com. Uff. n. 103 del 22.2.2006. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Calvaresi Antony, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive perchè “espulso dall’Arbitro per frase irriguardosa e per aver leggermente spintonato lo stesso senza procurare dolore, alla notifica del provvedimento, proferiva all’indirizzo del Direttore di gara, grave frase minacciosa spintonandolo nuovamente con maggiore forza, ma anche questa volta senza procurare dolore. Veniva poi allontanato a forza da un proprio compagno di squadra”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società F.C. Pedaso, deducendo che la reazione del proprio tesserato, nell’occasione, avvenne a seguito dell’assegnazione di un “assurdo calcio di rigore” assegnato dall’Arbitro alla squadra locale. Concludeva la reclamante invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua ed equa riduzione della sanzione inflittagli, rapportandola alla effettiva gravità dei fatti. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato di avere espulso il calciatore Calvaresi perchè, dopo una sua decisione tecnica non condivisa, gli si avvicinò e lo spinse leggermente appoggiandogli una mano sul petto. Lo stesso calciatore, dopo l’espulsione, a suo parere per intimorirlo, ripeteva lo stesso gesto, questa volta in maniera più energica e spingendolo all’indietro, senza tuttavia procurargli dolore. LA COMMISSIONE • • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • • ritenuto che vadano disattese le argomentazioni della reclamante volte a giustificare il comportamento del proprio tesserato, la cui responsabilità risulta provata in ordine ai fatti contestatigli; • • ritenuto che l’arbitro merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale assegnatogli, e comunque nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti offensivi e minacciosi; • • ritenuto che la sanzione inflitta dal primo Giudice appare adeguata e pertanto non possa essere riformata. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società F.C. Pedaso ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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