COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 09/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO G.S. REAL MACERATA avverso sanzioni merito gara Real Macerata – Aries Trodica, del 18.2.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 37 del 22.2.2006 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 09/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO G.S. REAL MACERATA avverso sanzioni merito gara Real Macerata - Aries Trodica, del 18.2.2006 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” - Com. Uff. n. 37 del 22.2.2006 del Comitato Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Di Claudio Mauro, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive, perchè “espulso per comportamento irriguardoso nei confronti dell’Arbitro, dava una leggera spinta all’Arbitro stesso facendolo arretrare di circa mezzo metro, senza però fargli perdere l’equilibrio“ ed al calciatore Pallotta Piero la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2006 “per comportamento minaccioso a fine gara nei confronti dell’Arbitro e lo colpiva allo stinco con un leggero colpo, senza procurare dolore“. Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale reclamo la società G.S. Real Macerata, invocando per il Di Claudio, in riforma dell’impugnato provvedimento, una riduzione della sanzione inflittagli stante la tenuità del gesto messo in atto che non sarebbe consistito in una vera e propria spinta; per il Pallotta l’annullamento della squalifica, negando ogni addebito a suo carico, senza tuttavia dare alcuna indicazione in relazione all’effettivo responsabile del fatto. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara confermava ulteriormente il fatto addebitato al giocatore Di Claudio, ribadendo di essere stato dallo stesso spintonato con gesto intenzionale, anche se non violento. LA COMMISSIONE   letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;   ritenuto necessario procedere allo stralcio della posizione del giocatore Di Claudio Mauro, stante l’urgenza di provvedere;   ritenuto altresì di dover ulteriormente approfondire la posizione del giocatore Pallotta Piero disponendo ulteriori accertamenti istruttori;   ritenute infondate le censure della reclamante relative alla pretesa eccessività della sanzione comminata dal primo Giudice al Di Claudio, che viceversa appare equa ed adeguata alla natura degli addebiti, avendo il ridetto calciatore posto in essere un comportamento di smodata protesta nei confronti del Direttore di gara. P.Q.M. sul reclamo come sopra proposto dalla società G.S. Real Macerata, così decide: • • lo respinge per la parte inerente la sanzione della squalifica comminata al calciatore Di Claudio Mauro; • • rinvia alla decisione sulla parte del reclamo relativa alla sanzione inflitta al calciatore Pallotta Piero ogni provvedimento in merito alla tassa reclamo.
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