COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 09/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO U.S. TRODICA CALCIO avverso sanzioni merito gara Trodica – Matelica, del 19.2.2006 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 103 del 22.2.2006.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 09/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO U.S. TRODICA CALCIO avverso sanzioni merito gara Trodica – Matelica, del 19.2.2006 - Campionato Regionale di Promozione, girone “B” - Com. Uff. n. 103 del 22.2.2006. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Bartolucci Ivan, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive, “per aver reiteratamente insultato durante la gara ed al termine della stessa un A.A.”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Trodica Calcio, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una riduzione della sanzione inflittagli. Deduceva la reclamante il complessivo contesto agonistico particolarmente teso della gara in esame ed asseriva che lo stesso calciatore, nell’occasione, fu irritato ed innervosito dal comportamento del difensore avversario. LA COMMISSIONE   letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;   rilevato, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, che lo stato di tensione dovuto alla partecipazione emotiva dei calciatori alle gare non giustifica né attenua le loro responsabilità per comportamenti antiregolamentari;   ritenuto, nel caso che ci occupa, che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti, il comportamento del Bartolucci vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica, alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Trodica Calcio, per l’effetto riducendo la squalifica del calciatore Bartolucci Ivan a due giornate di gara. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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