COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 09/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO S.S. STELLA AZZURRA avverso decisioni merito gara Monteprandone – Stella Azzurra, del 28.1.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M” – Com. Uff. n. 35 del 1.2.2006 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 09/03/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO S.S. STELLA AZZURRA avverso decisioni merito gara Monteprandone – Stella Azzurra, del 28.1.2006 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M” - Com. Uff. n. 35 del 1.2.2006 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, in esito all’esame del referto arbitrale relativo all’incontro indicato in epigrafe, con decisione pubblicata sul Com. Uff. emarginato, infliggeva al calciatore Vesperini Lorenzo, tesserato per la S.S. Stella Azzurra, la sanzione della squalifica fino al 31 gennaio 2007 “perché gettava acqua contro l’Arbitro mentre questi stava scrivendo, non contento di ciò, da una distanza di circa due metri, scagliava contro lo stesso la borraccia piena di acqua che lo colpiva allo zigomo destro procurandogli un forte dolore ed un arrossamento tipico da percosse. Mentre si allontanava rivolgeva all’Arbitro frasi ingiuriose e minacciose.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Stella Azzurra invocando per il proprio tesserato una sanzione equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti ascrittigli. Asseriva la reclamante che nel comportamento posto in essere dal proprio calciatore nei confronti del Direttore di gara, con il quale peraltro si scusava, in realtà non vi era l’intenzione di fare male. A sostegno delle proprie richieste la reclamante richiamava precedenti delibere disciplinari per analoghe fattispecie sanzionate con minor rigore. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato che il Vesperini dapprima gli gettò addosso dell’acqua e poi la borraccia, dalla distanza di circa due metri, colpendolo all’arcata sopraccigliare destra, sia pur con gesto non forte e non violento. Le lievi conseguenze subite gli consentivano di proseguire nella direzione dell’incontro. Confermava ulteriormente gli insulti e le minacce del calciatore allorché questi si allontanava. LA COMMISSIONE • • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • • ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame delle risultanze istruttorie, il comportamento del Vesperini, certamente intenzionale, da stigmatizzare oggettivamente, in modo non equivoco, sia stato parzialmente ridimensionato nella sua obiettiva gravità; • • ritenuto, ai fini disciplinari che qui interessano, avuto riguardo all’aspetto soggettivo del comportamento posto in essere dal calciatore, che lo stesso abbia agito mosso da una momentanea perdita di controllo e realizzato in un unico contesto; • • ritenuto pertanto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, rimanendo comunque l’episodio, seppur deprecabile, circoscritto e grave più per il contenuto della gestualità che per le effettive conseguenze. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Stella Azzurra, per l’effetto riducendo al 31 ottobre 2006 la sanzione della squalifica comminata al calciatore Vesperini Lorenzo. Ordina incamerarsi la relativa tassa.
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