COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°74 del 03/1/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO S.S. PORT CAFE’ avverso decisioni merito gara A.S. Tribalcio Picena – S.S. Port Cafè, del 25.11.2005 – Campionato di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “H” – Com. Uff. n. 24 del 30.11.2005 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°74 del 03/1/2006
Delibera della Commisione Disciplinare
RECLAMO S.S. PORT CAFE’ avverso decisioni merito gara A.S. Tribalcio Picena – S.S. Port Cafè, del 25.11.2005 – Campionato di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “H” – Com. Uff. n. 24 del 30.11.2005 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, in esito all’esame del referto arbitrale relativo all’incontro in epigrafe, sull’assunto dell’indebita partecipazione al giuoco di un calciatore della squadra ospite, ammonito per la seconda volta e non espulso dall’Arbitro, disponeva, previa declaratoria della sua invalidazione, che la gara stessa fosse ripetuta.
Avverso la predetta delibera la S.S. Port Cafè ha inoltrato rituale reclamo deducendone l’erroneità e chiedendone l’annullamento, con conseguente ripristino del risultato acquisito in campo.
Contestando quanto asserito dal primo Giudice, la reclamante ha sostenuto che il mero errore tecnico dell’arbitro non può comportare sempre e comunque l’automatico annullamento della gara con conseguente ripetizione della stessa. Al contrario, occorre valutare se, nel caso concreto, l’errore tecnico ammesso dall’arbitro abbia o meno inciso in modo determinante sul regolare svolgimento della gara, influenzandone l’esito. Citava una massima della Suprema Commissione secondo la quale “l’errore tecnico non è di per sé sufficiente ad invalidare la partita, se non risulti che esso abbia concretamente, e non in astratto, influito sullo svolgimento del giuoco” (Com. Uff. n. 27/C – 5.4.90 – App. U.S. Palazzo Adriano).
Nella fattispecie, secondo la reclamante, l’errore tecnico commesso e riconosciuto dall’Arbitro non influenzò minimamente il regolare svolgimento della gara né incise in alcun modo sul risultato finale della stessa e ciò per il breve lasso di tempo trascorso tra la seconda ammonizione, comminata dall’arbitro al proprio calciatore Sansoni al trentaduesimo minuto del secondo tempo, e la fine dell’incontro, al termine cioè dei due minuti di recupero concessi.
Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, sottolineando che nel brevissimo lasso di tempo in cui il giocatore rimase irregolarmente in campo, in realtà il gioco venne ripreso con palla al centro del campo e subito decretata la fine della gara.
L’A.S. Tribalcio Picena, controinteressata, con missiva del 16 dicembre 2005, faceva pervenire a questa Commissione proprie controdeduzioni.
Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha precisato di avere decretato la fine dell’incontro de quo immediatamente dopo la ripresa del gioco con palla al centro del campo, a seguito della segnatura della rete che aveva portato, per essersi tolto la maglietta, alla seconda ammonizione del calciatore Sansoni. Il gioco riprese dal calciatore incaricato con un tocco ad un suo compagno che passò la palla indietro ad altro giocatore e quindi la fine della gara.
Motivi della decisione
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentiti la Reclamante ed il Direttore di gara, lo ritiene fondato e quindi meritevole di accoglimento.
In rito, occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità delle controdeduzioni della Società resistente per difetto di contraddittorio, ai sensi dell’art. 29, 7° comma, del Codice di giustizia sportiva, mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio delle stesse alla controparte.
Nel merito, in esito all’esame del rapporto arbitrale e delle successive dichiarazioni, fonti primarie e privilegiate di prova, deve aversi per accertato:
- - che al 15° minuto del secondo tempo, veniva ammonito il calciatore Sansoni Pierluigi (S.S. Port Cafè);
- - che al 32° minuto del secondo tempo, l’Arbitro ammoniva nuovamente il sunnominato calciatore;
- - che l’Arbitro, dopo avere annotato sul taccuino la seconda ammonizione, ordinava la ripresa del giuoco anziché provvedere all’espulsione del calciatore Sansoni;
- - che il giuoco riprendeva con palla al centro del campo a favore della squadra A.S. Tribalcio Picena;
- - che il gioco riprendeva dal calciatore incaricato con un passaggio della palla in avanti ad un suo compagno che la passava indietro ad altro giocatore;
- - che, a questo punto, l’Arbitro decretava la fine dell’incontro.
Ciò premesso, occorre ora stabilire se l’errore ammesso e dichiarato dall’Arbitro abbia influito in modo decisamente ostativo sulla regolarità di svolgimento della gara.
La risposta non può essere che negativa, atteso che la gara è terminata immediatamente dopo la ripresa del gioco con palla al centro del campo, dopo la segnatura dell’ultima rete ed apparendo pertanto irrilevante la irregolare presenza in campo del calciatore doppiamente ammonito.
P.Q.M.
la Commissione, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla S. S. Port Cafè, annulla l’impugnata delibera ripristinando altresì il risultato di 4 a 5 acquisito in campo nella suindicata gara.
Ordina restituirsi la relativa tassa.
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