COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 25/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE MALPIEDI VALERIO, DEL SIG. CICCOIANNI GIANLUIGI E DELL’A.C. PORTA MAGGIORE.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 25/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE MALPIEDI VALERIO, DEL SIG. CICCOIANNI GIANLUIGI E DELL’A.C. PORTA MAGGIORE. Con provvedimento del 2 agosto 2006 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • i primi due della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione agli artt. 33 e 35 del regolamento della L.N.D. e della violazione dell’art. 1, comma 3, dello stesso C.g.s., per non essersi presentati dinanzi all’Organo di giustizia sportiva che li aveva convocati; • l’A.C. Porta Maggiore a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, nelle violazioni ascritte al tesserato ed al Presidente . Con nota del 26 settembre 2006 questa Commissione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 23 ottobre 2006, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa, ivi comprese le istanze di ammissione di testimoni ai sensi del comma 5 dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. ed il calciatore deferito. Il rappresentante della Procura Federale della FI.G.C., dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati concludeva per l’affermazione di responsabilità degli ascritti con richiesta di condanna del Malpiedi alla squalifica di mesi due, del Ciccoianni all’inibizione di mesi sei e della Società all’ammenda di € 300,00 (trecento). Il Malpiedi confermava di essere nato il 1° marzo 1981, asseriva di non ricordare di avere sottoscritto la richiesta di tesseramento, negava di avere corretto la data di nascita sulla propria carta di identità consegnata al presidente Ciccoianni. Concludeva rimettendosi a giustizia. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. Motivi della decisione La Commissione, letti gli atti del procedimento, ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e del tesserato deferito, intervenuto in dibattimento, ritiene che il deferimento sia fondato. Il calciatore, nato il 1° marzo 1981, non poteva partecipare all’attività amatoriale per la stagione sportiva 2005-2006, in quanto alla data del 1° ottobre 2005 non aveva ancora compiuto anagraficamente il venticinquesimo anno di età, così come previsto e disciplinato dalle norme riguardanti l’attività amatori, pubblicate sul Com. Uff. n. 13 dal Comitato Provinciale di Ascoli Piceno in data 22 settembre 2005. Per il tesseramento, veniva compilato il cartellino n. 057143 – attività amatoriale - sottoscritto da entrambi i deferiti, con l’errata indicazione della data di nascita del calciatore; allo stesso veniva allegata una falsa documentazione di identità, nella quale il Malpiedi risultava nato il 1° marzo 1980. Gli stessi deferiti, ritualmente e reiteratamente convocati, non si presentavano avanti questa Commissione per chiarire l’accaduto. La Commissione pertanto ritiene il Ciccoianni ed il Malpiedi colpevoli delle violazioni loro ascritte. A tali declaratorie consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della Società di appartenenza dei deferiti. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in accoglimento del deferimento in epigrafe, commina al calciatore Malpiedi Valerio la sanzione della squalifica di mesi due, al sig. Ciccoianni Gianluigi la sanzione dell’inibizione temporanea di mesi dodici ed all’A.C. Porta Maggiore la sanzione dell’ammenda di € 300,00 (trecento). Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito.
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