COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 27/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCO ALBERTINI E DELL’ASSOCIAZIONE CALCIO A 5 SAMBENEDETTESE.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 27/10/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCO ALBERTINI E DELL’ASSOCIAZIONE CALCIO A 5 SAMBENEDETTESE.
Il procedimento
Con provvedimento del 1° agosto 2006 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe, per rispondere:
- il primo della violazione di cui all’art. 27, comma 2, dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, per aver presentato, presso il Commissariato di Polizia di Stato di San Benedetto del Tronto, atto di denuncia - querela nei confronti di Alessandro Fares, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società Atletico Centobuchi, per quanto accaduto nel corso della gara del Campionato di serie “D” di Calcio a Cinque Atletico Centobuchi – Sambenedettese Calcio a 5, del 21 aprile 2005, senza avere richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione del Presidente Federale ad adire le vie legali nei confronti dello stesso Fares, eludendo con ciò l’obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva e soggetti delegati della F.I.G.C., nonché della violazione di cui all’art. 1, comma 1°, del Codice di giustizia sportiva, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità;
- la Società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Codice di giustizia sportiva per la violazione ascritta al proprio Presidente e calciatore.
Con nota del 26 settembre 2006 questa Commissione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti ai deferiti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa, ivi comprese le istanze di ammissione di testimoni ai sensi del 5° comma dell’art. 37 del Codice di giustizia sportiva.
Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. ed il tesserato deferito.
Il rappresentante della Procura Federale, ritenuta raggiunta la prova degli addebiti contestati, ribadendone la validità e la fondatezza, concludeva per l’affermazione di responsabilità degli ascritti con richiesta di condanna alla sanzione della squalifica di mesi sei per il tesserato e della penalizzazione di tre punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva in corso, per la Società.
Il calciatore deferito concludeva per il proscioglimento dalle accuse assumendo di avere regolarmente richiesto la prescritta autorizzazione Federale e di avere quindi sporto la denuncia – querela in questione, nell’immediatezza della scadenza dei termini, non avendo ricevuto alcun diniego in tal senso.
Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione.
Motivi della decisione
La Commissione, letti gli atti del procedimento, ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e del tesserato deferito, ritiene, conformemente al più recente orientamento della Commissione d’Appello Federale della F.I.G.C., il comportamento del calciatore Albertini Marco censurabile.
Il deferimento in esame deve essere deciso alla luce del dettato di cui all’art. 27 dello Statuto Federale, il quale avvince tutti i tesserati non solo all’obbligo di osservanza in genere della vigente normativa, ma, in particolare, ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti emessi dall’organizzazione calcistica nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.
La Federazione infatti è e deve essere sovrana nell’ambito delle sue attribuzioni e competenze, sia pure nel rispetto della sovranità primaria dello Stato. La necessità di evitare contrasti di decisioni provocati da una azione volontaria di un appartenente alla Federazione spiega per quale ragione la norma statutaria abbia imposto il vincolo di giustizia.
Ogni violazione od elusione del relativo obbligo è disciplinarmente sanzionata.
Orbene, per l’operatività della cosiddetta clausola compromissoria, occorre da un lato che le controversie che si vogliono dirimere siano riconducibili allo svolgimento dell’attività federale, nelle sue connotazioni tecniche, disciplinari ed economiche; dall’altro, che esista un organismo federale avente giurisdizione sulle controversie stesse.
Non v’è dubbio che i fatti di cui alla querela in esame siano connessi all’attività sportiva in quanto conseguenti alla gara e quindi che la materia ricada nella giurisdizione federale. Ed infatti il competente Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno sanzionava il colpevole dei medesimi fatti comminandogli la squalifica per due gare effettive.
In conclusione, la Commissione ritiene la sussistenza della condotta antiregolamentare posta in essere dal tesserato deferito, per avere violato la clausola compromissoria, avendo presentato querela, peraltro con ampio anticipo rispetto al termine ultimo, nei confronti di altro tesserato senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, comunque successivamente negata per carenza delle gravi ragioni di opportunità che la norma dello Statuto federale prevede.
Risulta altresì provata la responsabilità disciplinare in capo al tesserato deferito in ordine ai fatti contestati, in quanto la sua condotta costituisce una palese violazione a quei principi di lealtà e correttezza tutelati in ambito sportivo dalla norma di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva.
La Commissione ritiene che delle violazioni contestate debba rispondere solamente l’Albertini
, atteso che l’attività in argomento da questi posta in essere deve ricomprendersi esclusivamente nell’ambito della sua sfera soggettiva e personale di tesserato, esclusa quindi dall’attività connessa al rapporto organico con la Società.
Va escluso pertanto ogni coinvolgimento dell’Associazione Calcio a 5 Sambenedettese nella materiale causalità dei fatti in esame, non essendo in alcun modo materialmente riferibili alla stessa i fatti imputati al proprio tesserato.
P.Q.M.
la Commissione, in parziale accoglimento del deferimento in epigrafe, delibera:
- di comminare al calciatore Albertini Marco la sanzione della squalifica di mesi sei;
- di prosciogliere l’Associazione Calcio a 5 Sambenedettese dagli addebiti contestati.
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