COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 25/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. ORATORIO 3P avverso sanzioni merito gara San Girio – Oratorio 3P, del 7.2.2009 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “N” – Com. Uff. n. 33 dell’11.2.2009 della Delegazione Provinciale di Macerata.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 133 del 25/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. ORATORIO 3P avverso sanzioni merito gara San Girio – Oratorio 3P, del 7.2.2009 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “N” – Com. Uff. n. 33 dell’11.2.2009 della Delegazione Provinciale di Macerata.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva, tra le altre, le seguenti sanzioni:
- ai calciatori Balestra Cristiano e Cardinali Fabrizio, asseritamene entrambi tesserati per la reclamante, la squalifica rispettivamente per cinque giornate di gara e fino al 31 agosto 2010, per il comportamento dagli stessi tenuto, nel corso dell’incontro, nei confronti dell’arbitro;
- alla Società l’ammenda di € 150,00 per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri tesserati.
Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Oratorio 3P, contestando la veridicità del referto arbitrale e chiedendo la riduzione delle sanzioni impugnate.
Deduceva la reclamante che il Cardinali, entrato sul terreno di gioco per portare fuori un proprio compagno di squadra, si avvicinò all’arbitro protestando vivacemente e strattonandolo per un braccio, senza tuttavia dargli testate o prenderlo per il collo.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il Cardinali, calciatore di riserva, entrato sul terreno di gioco per protestare nei suoi confronti, lo prese per un braccio graffiandolo, gli mise poi una mano sulla testa spingendola verso la sua e facendola toccare per pochi secondi, procurandogli momentaneo dolore: il tutto minacciandolo. Il Balestra invece lo insultò e gli diede una leggera spinta con il petto, ma in maniera non intenzionale.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato l’arbitro;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto che la condotta del Balestra vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale;
• ritenuto che la sanzione comminata al Cardinali debba essere ridotta, pur a fronte del permanere della sua responsabilità per come accertata, in ossequio ai criteri retributivi costantemente seguiti da questo Collegio;
• ritenuto che il disvalore dei fatti di cui al presente procedimento sia tutto assorbito dalle sanzioni comminate ai tesserati responsabili e che, quindi, per questo, la pena pecuniaria inflitta alla Società debba essere annullata.
P.Q.M.
in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Oratorio 3P, così decide:
- riduce la squalifica del calciatore Balestra Cristiano a due giornate di gara;
- riduce la squalifica del calciatore Cardinali Fabrizio al 10 febbraio 2010;
- annulla l’ammenda comminata alla Società.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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