COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 13/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ASS. REAL MONTURANO avverso decisioni merito gara Bocastrum – Real Monturano, del 23.2.2009 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C1 – Com. Uff. n. 133 del 25.2.2009.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 142 del 13/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO ASS. REAL MONTURANO avverso decisioni merito gara Bocastrum – Real Monturano, del 23.2.2009 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C1 – Com. Uff. n. 133 del 25.2.2009.
Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.
Lo stesso gravame risulta infatti inviato il 5 marzo 2009, quindi oltre i sette giorni successivi al 25 febbraio 2009, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata.
La Commissione,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’Ass. Real Monturano per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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