COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 13/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. REAL CENTOBUCHI avverso sanzioni merito gara Real Centobuchi – Massignano, del 14.2.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 133 del 25.2.2009.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 13/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. REAL CENTOBUCHI avverso sanzioni merito gara Real Centobuchi – Massignano, del 14.2.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 133 del 25.2.2009. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Coccia Mirko, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2011 per il comportamento violento da questi posto in essere, al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Real Centobuchi contestando gli addebiti e parzialmente la veridicità del rapporto arbitrale, lamentando altresì l’eccessività della sanzione, della quale chiedeva una congrua riduzione, in raffronto alle irrilevanti conseguenze fisiche subite dal direttore di gara ed ad altre decisioni degli Organi della giustizia sportiva. Asseriva la reclamante che nel finale dell’incontro, a seguito dell’ulteriore provocazione subita dal Coccia ad opera del calciatore avversario che ne aveva determinato l’espulsione, si creò un assembramento di giocatori davanti all’ingresso degli spogliatoi. Nel parapiglia creatosi l’arbitro subì, del tutto involontariamente, spinte e strattoni: le stesse che subirono tutti i soggetti presenti nel ristretto spazio a disposizione nel passaggio dal cancello allo spogliatoio. Inoltre, il Coccia non si sarebbe coperto il viso per non farsi riconoscere, ma semplicemente per ripararsi dal freddo. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha ulteriormente confermato di essere stato colpito, volontariamente, da un giocatore con il viso coperto da una sciarpa, con un calcio al polpaccio e quattro calci alla caviglia, procurandogli dei graffi e dolore perdurato per qualche minuto. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato che le modalità dei fatti ascritti, a seguito di successiva individuazione della sua Società, al Coccia, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, non consentono dubbi circa la volontarietà del comportamento del calciatore; • ritenuto che la condotta violenta tenuta dal tesserato sanzionato nei confronti dell’arbitro sia da stigmatizzare oggettivamente, in modo non equivoco e da definire grave; • ritenuto tuttavia, ai fini disciplinari che qui interessano, avuto riguardo all’aspetto soggettivo del comportamento posto in essere dal calciatore, che lo stesso abbia agito mosso da una momentanea perdita di controllo e realizzato in un unico contesto; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S. Real Centobuchi, per l’effetto riducendo al 30 giugno 2010 la squalifica del calciatore Coccia Mirko. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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